Il Tribunale amministrativo del Lazio, con una ordinanza complessa e articolata, si è espresso sul ricorso presentato dal Cosenza Calcio Srl contro la penalizzazione di quattro punti in classifica inflitta dalla Figc per irregolarità amministrative. La decisione non ha sospeso il provvedimento in questione, considerando che l’eventuale sospensione non avrebbe avuto un impatto rilevante sulla classifica del campionato di serie B.I giudici amministrativi hanno valutato la questione sotto diversi aspetti. In primo luogo, hanno considerato l’esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue in un altro giudizio relativo alla compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva e la normativa nazionale che esclude il potere del giudice nazionale (nel caso di specie, il G.A.) di annullare sanzioni disciplinari sportive e dei loro effetti futuri.Tuttavia, hanno stabilito che anche se si ammette l’esistenza di un rinvio pregiudiziale, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari. Innanzitutto, difetta il cosiddetto “periculum in mora”, ovvero il pericolo concreto e urgente che si verifichi un danno irreparabile qualora non venga accolta la richiesta di sospensione.Questa valutazione è stata condotta tenendo conto dei seguenti elementi. In primo luogo, l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe avuto un impatto rilevante sulla classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe sempre ultimo in classifica.Inoltre, i giudici hanno considerato gli interessi della Figc e delle squadre coinvolte, tenuto conto dell’attuale quadro giuridico. La loro decisione è stata influenzata dal fatto che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario e armonioso svolgimento della competizione, e anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione.Inoltre, i giudici hanno valutato che la penalizzazione inflitta al Cosenza Calcio Srl è stata correttamente applicata in base alla normativa vigente. Innanzitutto, perché il legale rappresentante dell’epoca ha commesso azioni dolose, ma ciò non significa che debba essere esclusa l’applicazione della normativa.In secondo luogo, perché effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla società sia riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio Srl. Infine, è stato sottolineato che la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl.In conclusione, il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Cosenza Calcio Srl contro la penalizzazione di quattro punti in classifica inflitta dalla Figc.