Il Consiglio di Stato respinge istanze cautelari del Csm e di Paolo Fortuna, confermando annullamento nomina a procuratore generale di Bologna. Condanna a rifondere spese legali a Lucia Musti. Chat con Palamara non compromette idoneità di Musti. Sentenza dimostra errore del Csm. Udienza fissata per il 9 luglio.

Date:

28 aprile 2024 – 12:18

Il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari del Consiglio superiore della magistratura e di Paolo Fortuna, ex procuratore di Aosta, confermando l’esecutività della sentenza del Tar del Lazio che ha annullato la nomina di Fortuna a procuratore generale di Bologna. Inoltre, il Consiglio di Stato ha condannato il Csm e Fortuna a rifondere le spese legali all’attuale procuratore reggente di Gela, Lucia Musti, che aveva presentato il ricorso contro la nomina.Musti, già procuratore generale facente funzioni a Bologna, era stata penalizzata per le chat con Luca Palamara nelle valutazioni del Csm. Tuttavia, sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno ritenuto che le conversazioni fossero esigue e non compromettessero l’idoneità di Musti a svolgere un ruolo direttivo.Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la sentenza del Tar ha dimostrato un errore nella delibera del Csm e una sproporzione nel considerare le conversazioni tra Musti e Palamara come causa della perdita dei requisiti necessari per la sua indipendenza e imparzialità. Ora si attende l’udienza per la discussione nel merito fissata per il 9 luglio.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Ultime notizie

Notizie correlate
Related

Provvedimento precauzionale della sindaca di Antey-Saint-André per la sicurezza dell’acqua potabile

23 settembre 2024 - 17:14 La sindaca di Antey-Saint-André, Nicole...

Aumento costi assicurazione auto: prezzi in salita a livello nazionale.

23 settembre 2024 - 17:46 Il costo dell'assicurazione auto continua...

Solidarietà tra territori: Valle d’Aosta dona 127mila euro a Solarolo

23 settembre 2024 - 16:11 La giunta regionale della Valle...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com