La procedura di scioglimento del Comune per mafia, tempi e criteri. Decisione finale affidata a Piantedosi.

Date:

07 aprile 2024 – 12:33

Le valutazioni della commissione prefettizia potrebbero concludersi entro il mese di giugno, ma potrebbero protrarsi fino alla fine di settembre, nel frattempo, nel comune di Bari potrebbe insorgere una nuova amministrazione comunale con un nuovo sindaco e consiglio comunale, a meno che non siano sollevate obiezioni dal Ministero dell’Interno riguardo alla necessità di confermare il rinnovo dell’amministrazione l’8 e il 9 giugno. Tuttavia, non vi è alcuna certezza riguardo ai tempi o agli sviluppi futuri se non che la decisione finale sarà presa da Matteo Piantedosi come stabilito dall’articolo 143 del testo unico degli Enti locali, il quale disciplina lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi.I tre commissari prefettizi nominati dal Ministero dell’Interno e che hanno iniziato le loro attività il 25 marzo dovranno individuare i criteri per valutare eventuali irregolarità nella gestione dell’amministrazione comunale o delle società controllate. Considerata la particolarità della situazione di Bari e i sospetti che hanno portato alla nomina della commissione, gli elementi che potrebbero determinare lo scioglimento del comune devono essere ricercati nella correttezza della documentazione ufficiale, nella legittimità delle procedure concorsuali per le assunzioni, nelle nomine o promozioni del personale delle società controllate.La commissione prefettizia potrà richiedere atti investigativi all’autorità giudiziaria oltre ad audizioni, acquisizione di documenti e valutazione degli elementi raccolti. Successivamente dovrà redigere una relazione dettagliata da presentare al Prefetto di Bari contenente eventuali anomalie riscontrate e una valutazione prognostica che possa suggerire un eventuale scioglimento o commissariamento dell’amministrazione con sospensione dei poteri del sindaco e della giunta o del consiglio oppure l’archiviazione del procedimento. La discrezionalità è limitata dall’articolo 143 del testo unico degli enti locali che richiede elementi concreti, univoci e rilevanti sui collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata per determinare l’alterazione dei processi decisionali degli organi amministrativi ed elettivi compromettendo così l’imparzialità delle amministrazioni locali.

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