Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria ha accolto il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro una deliberazione della giunta comunale di Albenga, datata dicembre 2023.
La delibera in questione aveva innalzato al 31 dicembre 2024 il termine per l’assegnazione delle concessioni balneari attraverso procedure di evidenza pubblica, sospendendo de facto l’imperativo di rispetto di una scadenza precedente.
L’evento si inserisce in un contesto normativo complesso e contenzioso, alimentato da sentenze del Consiglio di Stato del 2021.
Queste pronunce avevano imposto ai comuni liguri, e non solo, l’obbligo di riordinare le concessioni balneari tramite procedure competitive entro il 31 dicembre 2023, segnando una svolta nell’amministrazione del demanio marittimo.
Sebbene molti enti locali avessero avviato i bandi necessari, Albenga si era dimostrata inerte, sollevando interrogativi sull’applicazione delle direttive nazionali.
L’ordinanza della giunta ingauna, approvata in prossimità della scadenza del 2023, si giustificava sostenendo l’impossibilità di procedere con le gare a causa della numerosità e della diversità delle concessioni esistenti, e della conseguente necessità di elaborare protocolli distinti.
Questa argomentazione, tuttavia, si è rivelata insufficiente a contrastare le obiezioni dell’AGCM, che ha impugnato la delibera.
Il TAR ligure ha ritenuto che la legge nazionale 118/2022, che prevedeva la possibilità di prorogare i termini in circostanze specifiche, fosse stata interpretata e applicata in maniera impropria.
La legge prevedeva una deroga limitata a situazioni di reale difficoltà tecnica in procedure già avviate, non offrendo un’autorizzazione generalizzata a posticipare l’indizione di nuove gare.
La decisione del TAR sottolinea una lacuna interpretativa: il Comune di Albenga non aveva intrapreso alcuna procedura di evidenza pubblica nel periodo intercorso tra novembre 2021 e dicembre 2023, come richiesto dalle sentenze del Consiglio di Stato, e solo agli sgoccioli della scadenza aveva invocato ostacoli apparenti.
L’atto di proroga, quindi, non si è dimostrato giustificato da una reale impossibilità tecnica di concludere una procedura già in corso, bensì da un intento di procrastinare l’obbligo di indizione della gara a un momento futuro, privo di certezze.
La sentenza del TAR della Liguria rappresenta un punto fermo nella tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle concessioni balneari, ribadendo l’importanza del rispetto delle tempistiche stabilite e la necessità di un’azione amministrativa proattiva e conforme alla legge, evitando l’uso strumentale di normative che consentono deroghe in circostanze eccezionali.
Il provvedimento pone fine a una situazione che rischiava di compromettere la trasparenza e l’equità nell’accesso al demanio marittimo.