sabato 27 Settembre 2025
19.3 C
Catanzaro

Scalea, respinto ricorso contro il sindaco Russo: confermato l’ok elettorale.

Il pronunciamento del Tribunale di Paola ha sancito la non fondatezza del ricorso presentato da Giacomo Perrotta, esponente della minoranza e precedentemente sindaco del Comune di Scalea, contro l’ammissibilità della candidatura di Mario Russo, eletto sindaco nel maggio precedente.

Questa decisione, oltre a confermare la legittimità del processo elettorale, ha comportato la condanna di Perrotta al pagamento delle spese legali a favore sia di Russo, che ha visto confermata la propria posizione, sia degli enti resistenti, il Comune di Scalea e il Ministero dell’Interno.
La decisione del Tribunale si fonda su una complessa disamina giuridica che ha esaminato la validità della condanna a un anno e sei mesi di reclusione per abuso d’ufficio e turbativa d’asta, precedentemente inflitta a Russo dal tribunale di Paola e divenuta definitiva nel 2017, come potenziale causa di incandidabilità.
I giudici hanno statuito che tale condanna, alla luce di sviluppi legislativi e giurisprudenziali successivi, non costituiva un impedimento alla partecipazione elettorale.
Un elemento cruciale nella valutazione è stato l’intervento del Tribunale di Paola stesso, che nel marzo 2025 aveva dichiarato l’estinzione dei reati per i quali Russo era stato condannato.
Questa decisione, basata su interpretazioni evolutive del diritto penale, ha modificato radicalmente il quadro giuridico di riferimento.
Inoltre, un’ordinanza successiva, datata luglio dello stesso anno, ha disposto la revoca specifica della condanna per abuso d’ufficio, un reato che, a seguito di una riforma legislativa entrata in vigore nel 2024, è stato abrogato dal codice penale italiano.
Di conseguenza, al momento della presentazione della candidatura di Russo alle elezioni comunali di Scalea, non sussistevano, secondo l’interpretazione del Tribunale, gli ostacoli legali invocati da Perrotta.

La sentenza ha inoltre precisato che la partecipazione del Comune di Scalea e del Ministero dell’Interno al procedimento giudiziario era infondata.
Gli enti sono stati ritenuti privi della “legittimazione passiva”, ovvero della capacità giuridica di essere parte in causa in una controversia di questo tipo, poiché il nodo centrale verteva sulla sussistenza di presupposti di incandidabilità legati alla condanna di un singolo individuo e non su comportamenti o azioni direttamente imputabili agli enti pubblici.
L’esclusione degli enti dalla causa sottolinea come la questione si focalizzasse su una specifica problematica di diritto penale e amministrativo legata alla partecipazione elettorale di un candidato.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -