lunedì 15 Settembre 2025
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Aosta

Aosta, Sentenza chiarisce regole elezioni regionali e preferenze di genere

La recente sentenza del Tribunale di Aosta, emessa dalla giudice Giulia De Luca, definisce con precisione il quadro giuridico relativo alle prossime elezioni regionali, risolvendo un ricorso d’urgenza presentato da Avs-Rete Civica.
Il nodo centrale della controversia verteva sull’applicabilità della legge regionale numero 27/2025, introdotta a seguito di un referendum confermativo, e che introduce un sistema di tre preferenze di genere a sostituzione della precedente modalità.

Il ricorso, volto a garantire la corretta vigenza delle norme elettorali, si è rivelato infondato.
La giudice De Luca sottolinea come l’amministrazione regionale, fin da aprile 2025, abbia comunicato inequivocabilmente l’intenzione di applicare la nuova normativa, ben prima dell’avvio delle attività di preparazione delle liste da parte dei ricorrenti.

Questo elemento cronologico depaupera il valore del parere del Consiglio di Stato invocato dai ricorrenti, poiché l’incertezza sulla legge elettorale, al momento della loro azione, risultava inesistente.

La decisione del Tribunale di Aosta non preclude, tuttavia, la possibilità di contestare la validità della legge regionale 27/2025.
Il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa rimane uno strumento legittimo, ma la sua tempistica e le modalità di esercizio sono ora più chiaramente delineate.

La sentenza, infatti, esclude la giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che la questione sollevata attiene a un aspetto sostanziale del rapporto tra l’amministrazione e i cittadini, e quindi rientra nella sfera di competenza del giudice amministrativo.
Questo significa che le obiezioni relative all’applicazione delle preferenze di genere e alla rappresentanza di genere devono essere avanzate attraverso i canali previsti dal legislatore amministrativo.
La tutela dei diritti elettorali può essere esercitata in due momenti principali.

In primis, dopo la conclusione del procedimento elettorale, qualora l’applicazione della legge 27/2025 abbia avuto un impatto concreto e rilevabile sull’esito delle elezioni.

In secondo luogo, è possibile avviare una “tutela anticipata”, disciplinata dall’art.
129 del D.
Lgs.
n.

104/2010, anche prima del voto.
Questa possibilità è subordinata alla sussistenza di presupposti che dimostrino una lesione immediata e certa derivante da atti preparatori del procedimento elettorale.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Aosta stabilisce un confine preciso tra la tutela giurisdizionale ordinaria e quella amministrativa in materia elettorale, rafforzando la centralità del giudizio amministrativo per la risoluzione di eventuali controversie relative all’applicazione delle norme che regolano le elezioni regionali e sottolineando l’importanza del rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge per l’esercizio di tale tutela.

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