L’azione legale intentata dalla coalizione “Alleanza Verdi e Sinistra-Rete Civica” contro l’elezione di Renzo Testolin a Presidente e Luigi Bertschy a Vicepresidente della Regione Valle d’Aosta solleva una complessa questione interpretativa concernente il rispetto dei limiti di cumulabilità di cariche all’interno dell’organo esecutivo regionale.
Il ricorso, formalmente depositato presso il Tribunale ordinario di Aosta, si fonda su un’analisi puntigliosa della legge regionale n. 21/2007, che disciplina l’ammissibilità a ricoprire incarichi nella Giunta regionale, e mira a contestare la legittimità dell’insediamento di Testolin e Bertschy nelle rispettive posizioni.
Il fulcro della disputa ruota attorno all’interpretazione del criterio temporale che determina la ripetibilità di una carica.
La coalizione ricorrente, sostenuta da un parere “pro veritate” espresso dal professor Andrea Morrone, sostiene che Testolin e Bertschy, avendo precedentemente ricoperto una carica nella Giunta per tre legislature consecutive, siano ineleggibili a ricoprire nuovamente una simile posizione nella legislatura corrente.
L’interpretazione di Morrone si basa sull’idea che la consecutività, intesa come successione immediata di mandati, limiti la possibilità di una ricorsione a intervalli di tempo prestabiliti.
Tuttavia, la posizione della Giunta regionale, rappresentata dai Presidenti Testolin e Bertschy, si discosta significativamente.
Un parere a loro favore, elaborato dal professor Enrico Grosso, e corroborato dal giurista Nicola Lupo, delegato dalla segreteria generale del Consiglio regionale, sostiene che la legislatura appena avviata rappresenti la “terza” e non la quarta legislatura per entrambi gli attuali titolari.
Questa interpretazione, divergente da quella di Morrone, implica una diversa misurazione del periodo temporale e, conseguentemente, un’ammissibilità alla ricandidatura.
La divergenza interpretativa solleva interrogativi di profonda rilevanza costituzionale e amministrativa.
L’interpretazione corretta della legge regionale 21/2007 non è una questione meramente tecnica, ma incide sulla partecipazione democratica, sull’equilibrio dei poteri e sulla tutela dei principi di legalità e imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
La definizione precisa di “legislatura” e di “consecutività” determina l’ambito di applicazione della norma e, in ultima analisi, l’ammissibilità o meno di specifici candidati a ricoprire ruoli chiave all’interno della governance regionale.
L’attesa della fissazione della data di discussione del ricorso è dunque carica di significato, in quanto il giudizio del Tribunale potrebbe avere un impatto significativo sull’assetto politico-istituzionale della Valle d’Aosta.







