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sabato 15 Novembre 2025

Cani al Parco: il Tar Annulla l’Ordinanza Comunale

L’ordinanza comunale che impone il divieto di accesso con i cani in aree dedicate ai minori e l’obbligo di museruola per cani di taglia media e grande, si è rivelata in contrasto con i principi costituzionali, come evidenziato da una sentenza del Tar del Lazio accolta a favore dell’associazione ambientalista Earth.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale non si limita a una mera disapprovazione, ma solleva una questione più ampia riguardante l’esercizio del potere amministrativo e il bilanciamento tra interessi pubblici e libertà individuali.

L’associazione ricorrente ha contestato la legittimità dell’ordinanza, sostenendo che le misure imposte risultassero sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutela della salute pubblica e dell’igiene urbana.

L’argomentazione centrale si fonda sul principio cardine del procedimento amministrativo, sancito dal diritto processuale, che impone alla pubblica amministrazione di agire con proporzionalità.
Questo significa che l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere, non può ignorare né sminuire gli interessi secondari – siano essi pubblici o privati – che potrebbero risultare compromessi dalla sua azione.

Un divieto generalizzato, come quello in questione, appare quindi eccessivo, poiché non tiene conto della possibilità di raggiungere lo stesso obiettivo attraverso strumenti meno restrittivi, come un’applicazione più rigorosa delle normative esistenti, che già prevedono l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine e di mantenere l’animale sotto controllo.
La sentenza del Tar sottolinea che un provvedimento amministrativo deve essere strettamente necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Un divieto indiscriminato di accesso ai luoghi pubblici, anche per cani correttamente gestiti, limita in maniera eccessiva la libertà di circolazione e l’espressione della personalità dei cittadini, pregiudicando il rapporto di convivenza tra persone e animali.
L’amministrazione ha il dovere di garantire il decoro urbano, l’igiene pubblica e la sicurezza, ma può farlo attraverso un’attività di controllo e vigilanza più efficace, piuttosto che con divieti assoluti.

Il Tar ha inoltre contestato la genericità e l’arbitrarietà del criterio legato alla taglia del cane.

La classificazione per taglia, priva di parametri oggettivi e definiti, appare priva di fondamento e contraddice una specifica direttiva ministeriale del 2009.
Quest’ultima, infatti, ha abrogato l’obbligo generale di museruola, prevedendo invece che il custode sia tenuto a portare con sé una museruola – rigida o morbida – da utilizzare solo in situazioni di potenziale pericolo per persone o animali, o su esplicita richiesta delle autorità competenti.

Questa disposizione introduce un approccio pragmatico e basato sul rischio, in linea con un’interpretazione più flessibile e ragionevole della tutela della sicurezza pubblica.
La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione dei poteri amministrativi in materia di gestione degli animali domestici, evidenziando la necessità di un equilibrio tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’igiene, e il diritto dei cittadini alla libera circolazione e al godimento delle aree pubbliche, promuovendo al contempo una cultura di convivenza responsabile tra persone e animali.

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