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domenica 16 Novembre 2025

Pozzolo, incidente a Rosazza: richiesta di condanna a un anno e sei mesi.

Un anno e sei mesi di reclusione, ammenda di 3.00 il, con sospensione condizionale della pena: la richiesta al termine dell’istruttoria dibattimentaleIl processo relativo all’incidente avvenuto nella notte di Capodanno 2024 a Rosazza, che coinvolge l’onorevole Emanuele Pozzolo, deputato del gruppo misto, ha raggiunto una fase cruciale con la conclusione della requisitoria del pubblico ministero Paola Francesca Ranieri.

L’accusa si concentra su due violazioni di legge: la detenzione illegale di un’arma da fuoco in regime di collezione e il porto abusivo di munizioni a espansione, considerate vietate dalla normativa italiana quando impiegate per difesa personale.
La ricostruzione offerta dal pm Ranieri ha delineato un quadro dettagliato, partendo dalla natura dell’evento stesso.

Sebbene formalmente una festa privata, la sua apertura a un numero indeterminato di persone la colloca, secondo l’interpretazione giuridica, in una sfera di “luoghi pubblici o aperti al pubblico”, escludendo quindi ogni possibilità di legittimazione al possesso e all’utilizzo di armi.
“La distinzione tra privato e pubblico, in questo contesto, non offre un’autorizzazione”, ha precisato il pm, sottolineando come la Pro Loco, pur essendo una struttura locale, fosse accessibile a soggetti esterni alla cerchia ristretta degli organizzatori.
Un elemento centrale della contestazione riguarda il regime di collezione in cui era detenuta l’arma.
Tale autorizzazione, come ha evidenziato il pm, non conferisce alcun diritto al porto d’arma né permette l’utilizzo di munizioni, se non in contesti specifici come i poligoni e per brevissimi periodi di prova.

Il diritto al porto d’arma per difesa personale è riservato alle armi comuni e non si estende alle armi da collezione.
Il questore, nel suo ruolo di garante dell’applicazione delle norme, aveva esplicitamente proibito il caricamento dell’arma in questione, un atto amministrativo che evidenzia la tassatività del divieto.

La legge, ha rimarcato il pm, non avrebbe introdotto eccezioni se avesse voluto consentire il porto d’arma in queste circostanze.

La seconda imputazione si focalizza sul tipo di munizioni utilizzate: proiettili Winchester Hollow Point Super X calibro 22.

Questi proiettili, secondo l’accusa, sono progettati per incrementare il danno all’impatto, espandendosi durante il contatto.
Questa caratteristica, che li rende inadatti all’uso per difesa personale, è in contrasto con la legislazione nazionale e risuona con trattati internazionali che ne vietano l’impiego in contesti di conflitto armato.
Pur ammettendo che il perito della difesa abbia messo in discussione l’effettiva espansione di questi proiettili in armi a canna corta, il pm ha ribadito che la loro progettazione per tale scopo rende illegale il loro utilizzo per difesa personale.

Il pm ha inoltre chiarito che l’identificazione dell’effettivo soggetto che ha premuto il grilletto è irrilevante ai fini della sentenza.
“L’aspetto fondamentale è la legittimità del porto d’arma e delle munizioni utilizzate”, ha affermato, escludendo che l’incertezza su chi abbia sparato possa intaccare la gravità delle violazioni commesse.

Ha inoltre respinto tentativi di screditare l’operato della Procura e di manipolare la percezione dei fatti, sottolineando l’impegno a perseguire la verità giuridica.
Concludendo la sua requisitoria, il pubblico ministero ha richiesto la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, unitamente a una multa di 3.000 euro, con la sospensione condizionale della pena.

Ora la parola passa alla difesa, che avrà la possibilità di presentare le proprie argomentazioni e controdeduzioni.

Il verdetto finale determinerà l’esito del processo e le ripercussioni legali per l’onorevole Emanuele Pozzolo.

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