Il recente verdetto del Tribunale Civile di Bologna, emesso dal collegio della seconda sezione, ha radicalmente riscritto il quadro del contenzioso relativo all’esondazione del torrente Ravone, sollevando questioni di profonda rilevanza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione e competenza giurisdizionale.
Il collegio ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, respingendo il ricorso per danni presentato da venti cittadini direttamente colpiti dalla catastrofica piena avvenuta un anno oramai.
La decisione comporta la revoca del provvedimento precedentemente emesso dal giudice di primo grado il 9 luglio, e, soprattutto, il trasferimento della competenza al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze.
La vicenda trae origine da una precedente sentenza del Tribunale Civile bolognese, che aveva inizialmente accolto le istanze dei venti cittadini danneggiati, impungendo i due enti locali a fornire garanzie per i danni potenziali, attraverso un deposito cauzionale di 3,6 milioni di euro o, in alternativa, stipulando una polizza assicurativa di pari importo.
Questa prima decisione aveva generato un’immediata reazione da parte del Comune e della Regione, che hanno presentato un reclamo volto a contestare la competenza del Tribunale Civile.
Il collegio giudicante, presieduto da Marco D’Orazi e con la relazione di Rita Chierici, ha motivato la decisione impugnando un’interpretazione restrittiva del ruolo della pubblica amministrazione in relazione alla gestione del rischio idrogeologico.
Il ragionamento centrale della sentenza si concentra sull’inscindibile legame tra la progettazione, la realizzazione e la conservazione delle infrastrutture idrauliche e le scelte strategiche compiute dalla pubblica amministrazione.
Queste scelte, intrinsecamente connesse alla tutela di interessi generali legati al corretto regime delle acque pubbliche, definiscono un quadro di responsabilità che trascende la semplice gestione operativa.
Pertanto, la domanda di risarcimento danni, fondata sull’omissione o sull’inadeguatezza delle necessarie opere di manutenzione, non può essere relegata alla cognizione del Tribunale Civile, ma rientra per legge nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, competente per territorio.
La decisione del Tribunale Civile di Bologna non si limita a definire una questione di competenza giurisdizionale, ma solleva interrogativi più ampi sulla natura della responsabilità pubblica in materia di gestione del rischio idrogeologico.
Sottolinea come le decisioni relative alla prevenzione e alla mitigazione del rischio alluvionale siano intrinsecamente politiche e strategiche, e che pertanto la relativa responsabilità non possa essere isolata dalle scelte amministrative complessive.
Il trasferimento della competenza al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, esperto in materia di diritto idrico e di gestione delle risorse idriche, mira a garantire una valutazione più approfondita e specializzata delle dinamiche in gioco e a promuovere una maggiore responsabilizzazione della pubblica amministrazione nella tutela del bene comune.
La vicenda Ravone, quindi, si configura come un punto di svolta nella giurisprudenza in materia di responsabilità pubblica e gestione del rischio idrogeologico.








