Il caso che coinvolge la stilista Elisabetta Franchi ha preso una piega complessa, delineando un quadro legale in cui le accuse di stalking sono state archiviate, mentre restano in campo contestazioni di diffamazione e minacce aggravate.
La decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) Andrea Romito, che ha fissato l’inizio del processo al 26 novembre 2026, segna una tappa significativa in una vicenda che ha sollevato interrogativi sulla gestione della reputazione e i confini della libertà di espressione nell’era digitale.
L’accusa, guidata dal Pubblico Ministero Luca Venturi, aveva originariamente delineato un quadro di comportamenti mirati a screditare pubblicamente e privatamente l’ex consulente e amica, culminando in presunte azioni di *stalking*.
Tuttavia, il GUP ha accolto la richiesta di archiviazione per tale ipotesi, sancendo l’insussistenza del reato.
Questa decisione, per la difesa rappresentata dagli avvocati Gianmaria Palminteri e Paolo Creta, costituisce una vittoria sostanziale, un riconoscimento del fatto che la figura di Elisabetta Franchi è incompatibile con il profilo dello stalker, un’etichetta percepita come lesiva dei suoi valori personali e professionali.
Il caso solleva riflessioni importanti sul ruolo dei social media come amplificatori di dinamiche interpersonali e potenziali strumenti di diffamazione.
In particolare, è stata contestata la pubblicazione di un post su Instagram che, secondo l’accusa, ha innescato una vera e propria “shitstorm” nei confronti dell’ex consulente, con commenti denigratori e insinuazioni dannose per la sua reputazione.
Questa dinamica evidenzia come la viralità dei contenuti online possa trasformare una vicenda privata in un evento pubblico con conseguenze potenzialmente devastanti per la persona coinvolta.
La persistenza del rinvio a giudizio per diffamazione e minacce, tuttavia, indica che il tribunale ritiene sussistenti elementi che supportano l’accusa di aver leso la dignità e l’immagine della persona offesa attraverso comunicazioni offensive e potenzialmente intimidatorie.
La difesa si è dichiarata pronta a contrastare queste accuse, rivendicando il diritto della stilista a difendere le proprie posizioni.
Gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, rappresentanti la parte civile, hanno espresso una reazione cauta, prendendo atto della decisione difforme del giudice e sottolineando che spetta alle parti valutare le corrette qualificazioni giuridiche dei fatti.
Pur riconoscendo l’archiviazione dell’ipotesi di stalking, gli avvocati hanno ribadito che la decisione del giudice ha confermato la sussistenza di elementi che giustificano il rinvio a giudizio per i reati di diffamazione e minacce.
Il processo che si terrà nel 2026, pertanto, si concentrerà sull’analisi di questi elementi, con l’obiettivo di accertare la responsabilità della stilista e quantificare il risarcimento danni dovuto alla parte civile.
L’udienza si prospetta densa di implicazioni legali e potenziali ripercussioni sull’immagine pubblica di Elisabetta Franchi.






