La vicenda legale che coinvolge Elisabetta Franchi, stilista di fama nazionale, si è riaperta con un atto di impugnazione presentato dalla Procura di Bologna, guidata dal procuratore aggiunto Luca Venturi.
Questa azione segue la decisione del giudice Andrea Romito, emessa al termine della fase preliminare del 5 dicembre, che, pur rinviando a giudizio la Franchi per diffamazione e minacce aggravate nei confronti di una sua ex collaboratrice e amica, aveva disposto l’archiviazione per quanto concerne l’accusa di atti persecutori, ovvero stalking.La decisione di appellarsi si inserisce in un quadro più ampio che comprende anche la richiesta espressa dalla parte civile, rappresentata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, che ritengono la decisione del giudice di primo grado errata.
La difesa della stilista, affidata agli avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palminteri, si oppone fermamente all’appello.
L’accusa della Procura di Bologna si fonda su una serie di comportamenti volti a danneggiare la reputazione della donna, sia nell’ambito professionale che in quello personale.
Tra le azioni contestate, spicca un post pubblicato su Instagram, ritenuto il punto di innesco di una campagna diffamatoria online, una vera e propria “shitstorm” orchestrata contro l’ex consulente, in seguito a un messaggio in cui la Franchi aveva preannunciato conseguenze devastanti, paragonandole a un “tsunami”.
Questo linguaggio, carico di minacce velate, è stato interpretato come un elemento chiave nella ricostruzione della dinamica accusatoria.
La motivazione che ha portato il giudice Romito a pronunciare il non luogo a procedere per stalking si è concentrata sull’assenza di una reiterazione significativa delle condotte ritenute moleste e sulla presunta limitata capacità di offesa delle azioni contestate.
Tuttavia, la Procura, in linea con le argomentazioni della parte civile, contesta vigorosamente questa interpretazione, sostenendo che il Gup abbia commesso un errore interpretativo in relazione all’applicazione della norma giuridica che definisce il reato di stalking. La Procura sollecita quindi i giudici d’appello a riesaminare attentamente la questione, auspicando una revisione della valutazione delle prove e un’analisi più approfondita della gravità complessiva delle azioni contestate.
Il dibattito legale si concentra, quindi, sull’interpretazione dei parametri che definiscono il limite tra una condotta sgradita, pur potenzialmente dannosa, e una vera e propria attività persecutoria, caratterizzata da una persistenza, intensità e sistematicità tali da ledere in maniera significativa la libertà e la tranquillità della vittima.








