Il Governo italiano, attraverso il Consiglio dei Ministri, ha formalmente contestato la legge regionale della Sardegna (n. 26 del 18 settembre 2025) che disciplina le procedure e i tempi relativi all’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, avviando un procedimento di impugnazione presso la Corte Costituzionale.
Questa decisione, comunicata dalla presidenza del Consiglio, si fonda su una complessa valutazione di competenze costituzionali e ripartizione di poteri tra Stato e Regione.
L’atto di impugnazione non si limita a una generica contestazione, ma articola una serie di motivazioni giuridiche profonde.
Il Governo sostiene che la legge sarda, nella sua integralità, trascende i confini delle attribuzioni legislative regionali, violando sia i limiti imposti dallo Statuto speciale della Regione Sardegna sia i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
In particolare, l’impugnazione argomenta che la legislazione regionale interferisce con competenze esclusive dello Stato, in primis quelle riguardanti l’ordinamento civile e penale.
La materia del suicidio medicalmente assistito, con le sue implicazioni etiche, giuridiche e sociali, si colloca, secondo l’interpretazione del Governo, nell’ambito di competenze statali non delegabili.
Inoltre, si contesta l’incompatibilità della legge regionale con la definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, un compito primario dello Stato al fine di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale.
La decisione del Governo è inoltre motivata dalla necessità di preservare il riparto di competenze in materia di tutela della salute, un tema che, pur demandando alla Regione un ruolo di organizzazione e gestione, deve trovare il suo quadro di riferimento e i suoi principi fondamentali definiti a livello nazionale.
La contestazione si fonda specificamente sull’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma della Costituzione, che definiscono il perimetro delle competenze regionali in materia di salute e legislazione civile e penale, ribadendo la centralità del ruolo statale nella definizione dei principi fondamentali e nella garanzia dell’unità nazionale.
L’impugnazione pone, pertanto, un quesito cruciale sull’equilibrio tra autonomia regionale e tutela dei principi costituzionali, con potenziali implicazioni per la definizione dei limiti all’autonomia legislativa regionale in ambiti particolarmente delicati e controversi come quello della fine della vita.
La Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge regionale alla luce della Costituzione, delineando i confini entro i quali l’autonomia legislativa regionale può esprimersi in materia di assistenza sanitaria e diritti fondamentali.

