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venerdì 7 Novembre 2025

Fondazione Milano-Cortina: inchiesta, dubbi costituzionali e Olimpiadi

La questione che investe la Fondazione Milano-Cortina si configura come un nodo complesso che intreccia diritto amministrativo, responsabilità penale e interrogativi di natura costituzionale.
La giudice per le indagini preliminari (GIP) di Milano, Patrizia Nobile, in risposta a un impulso sollevato dalla Procura, ha deferito alla Corte Costituzionale una sfida di legittimità costituzionale relativa al decreto governativo del 2024, successivamente convalidato in legge, che sancisce la natura di ente privato della Fondazione stessa.

Questa decisione cruciale si colloca nel contesto di un’inchiesta in corso, orchestrata dalla Procura milanese, che indaga su presunte irregolarità verificatesi tra il 2020 e il 2021.

L’indagine si concentra sull’attribuzione di affidamenti diretti, ovvero contratti stipulati senza la necessità di una procedura aperta e competitiva, in relazione a servizi digitali.
Secondo l’accusa, tali affidamenti sarebbero stati “pilotati”, suggerendo una manipolazione delle dinamiche contrattuali finalizzata a favorire determinate aziende in cambio di presunte tangenti.
La qualificazione giuridica della Fondazione Milano-Cortina come ente di diritto privato assume un’importanza capitale in questo scenario.

La distinzione tra ente pubblico e privato determina l’applicazione di diverse normative in termini di trasparenza, obblighi di rendicontazione, controllo pubblico e, soprattutto, responsabilità in caso di illeciti.

Un ente pubblico è soggetto a un regime di controllo più stringente, progettato per tutelare l’interesse collettivo, mentre un ente privato opera, in linea di massima, con maggiore autonomia e margini di discrezionalità.

La decisione della GIP Nobile, sollevando la questione di legittimità costituzionale, implica che la natura privatistica attribuita alla Fondazione potrebbe, a suo avviso, confliggere con principi costituzionali fondamentali.

Potrebbe essere in discussione, ad esempio, il principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica (art.

97 Cost.

), il diritto all’accesso alle informazioni (art.
22 Cost.
) o il principio di legalità nell’aggiudicazione dei contratti pubblici.
Il deferimento alla Corte Costituzionale non implica necessariamente una condanna o una declaratoria di incostituzionalità del decreto in questione.

La Corte Costituzionale esaminerà attentamente la normativa e le motivazioni della GIP, valutando se essa sia compatibile con i principi e i valori sanciti dalla Costituzione.
La decisione della Corte avrà ripercussioni significative non solo sull’inchiesta in corso, ma anche sulla governance delle fondazioni coinvolte in progetti di interesse pubblico, rafforzando potenzialmente i meccanismi di controllo e trasparenza.

Si apre, pertanto, un dibattito di ampia portata che coinvolge temi di rilevanza costituzionale ed economica, con potenziali implicazioni per la gestione di eventi di grande portata come le Olimpiadi Invernali.

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