martedì 16 Settembre 2025
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Visibilia: Escluse Prove Digitali, Nodo sulla Riservatezza

Nel corso del processo relativo al presunto falso in bilancio del gruppo Visibilia, azienda da cui la ministra Daniela Santanchè ha formalmente rinunciato a qualsiasi incarico gestionale, emergono rilevanti decisioni procedurali che ne delineano i contorni e le dinamiche investigative.

La pubblica accusa, rappresentata dal procuratore Luigi Luzi e dalla collega Marina Gravina, ha chiarito che una corposa mole di corrispondenza digitale, comprensiva di email, messaggi istantanei e SMS in cui la ministra era parte attiva, è stata esclusa dall’analisi probatoria.
Questa esclusione, come giustificato dal pm Luzi, si fonda sull’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Consulta in relazione a un caso simile che coinvolgeva l’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, un precedente che stabilisce limiti all’ammissibilità di tale tipologia di comunicazioni nel contesto di un’istruttoria giudiziaria.
La motivazione alla base di tale esclusione è stata dettagliatamente esposta durante la richiesta di ammissione delle prove, dove si è evidenziato come la consultazione e l’interpretazione di tali comunicazioni richiederebbero un’analisi complessa e potenzialmente invasiva della vita privata e delle relazioni professionali della ministra.
Oltre all’esame dei testimoni imputati, sono stati sottoposti a scrutinio anche i rapporti di funzionari provenienti da istituzioni di vigilanza come Banca d’Italia e Consob, al fine di ricostruire il quadro complessivo delle dinamiche finanziarie e di controllo del gruppo Visibilia.
Un punto cruciale del processo è stata la decisione del Tribunale di accogliere l’ammissione come parti civili i piccoli azionisti, rappresentati da Giuseppe Zeno, un elemento che sottolinea la rilevanza del caso per la tutela dei diritti dei piccoli investitori.

Questa decisione, seppur significativa, è soggetta a un’ulteriore verifica da parte di un nuovo collegio della seconda sezione penale, a causa di nuovi incarichi assegnati a due dei membri del collegio precedente.
Tale passaggio garantisce un’imparzialità e completezza nell’esame delle prove e nella valutazione delle richieste formulate dalle parti in causa, assicurando che il processo si svolga nel rispetto dei principi fondamentali del diritto.

La questione dell’ammissibilità delle prove digitali, in particolare, solleva interrogativi di portata più ampia in relazione al delicato equilibrio tra necessità di accertamento della verità e tutela della riservatezza, configurando un nodo complesso che continuerà a influenzare l’evoluzione del processo e, potenzialmente, il dibattito giuridico in materia.

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