La transizione dalla guida amministrativa di Portici all’incarico di Assessore Regionale rappresenta un passaggio istituzionale complesso, scandito da imperativi normativi che mirano a salvaguardare l’imparzialità del processo decisionale e a prevenire conflitti di interesse.
La mia decisione di formalizzare le dimissioni dalla carica di Sindaco, immediatamente dopo la designazione e la successiva formalizzazione del decreto di nomina, si configura come un atto di piena aderenza a tali principi, come ho voluto chiarire in una comunicazione pubblica.
L’ordinamento campano, in particolare l’articolo 50, comma 3 dello Statuto, disciplina con precisione le situazioni di incompatibilità per l’accesso a cariche assessorali.
La norma mira a impedire che soggetti già titolari di altre posizioni istituzionali possano esercitare un’influenza indebita durante la fase di nomina, compromettendo la trasparenza e l’equità del procedimento.
Il meccanismo introdotto è quindi volto a garantire che chi accede a una carica assessoriale non sia gravato di precedenti impegni che possano minare la sua indipendenza.
Consapevole di questa cornice legislativa, ho scelto di rinunciare immediatamente alla possibilità di ritirare le dimissioni nei venti giorni previsti dall’articolo 58 del Tuel.
Questo gesto, al di là dell’interpretazione formale della norma, esprime la volontà di eliminare ogni possibile elemento di contrasto con la legge e di dimostrare un impegno concreto verso il rispetto delle regole.
Il periodo di venti giorni, concepito come finestra di riflessione, non conferisce al dimissionario alcun potere decisionale né gli consente di perpetuare l’esercizio delle funzioni pubbliche; la gestione ordinaria dell’amministrazione, durante tale intervallo, rimane saldamente nelle mani del Vicesindaco e della Giunta, che conservano inalterati i propri poteri.
La normativa regionale, pur delineando in modo preciso le incompatibilità, non fissa un termine specifico dall’accertamento della causa di incompatibilità entro il quale deve essere esercitata l’opzione di rimozione o deve cessare la causa stessa.
Questa lacuna legislativa determina un rinvio automatico alla legge n. 165 del 2004, che impone un termine non superiore ai trenta giorni per esercitare l’opzione volta a eliminare l’incompatibilità.
È lo stesso principio che sta applicando l’Onorevole Cirielli, il quale si trova a dover scegliere tra la carica di Consigliere Regionale e quella di Deputato della Repubblica, dimostrando come l’applicazione rigorosa di tali principi sia fondamentale per la correttezza e l’integrità del sistema istituzionale.
La trasparenza e la conformità alle normative vigenti sono i pilastri di un’amministrazione pubblica efficiente e affidabile, e questo passaggio amministrativo, seppur delicato, si è svolto nel pieno rispetto di tali valori.







