La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una normativa della Regione Veneto che limitava l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi non fosse residente nel territorio regionale da almeno cinque anni. Questa restrizione è stata considerata in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che il requisito della prolungata residenza non è correlato alla reale necessità abitativa delle persone in situazioni di bisogno, ma piuttosto penalizza coloro che sono costretti a spostarsi alla ricerca di opportunità lavorative.Inoltre, la permanenza per cinque anni nella regione non garantisce un futuro radicamento nel territorio e non contribuisce a valorizzare il tempo d’attesa per accedere ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica. La Corte ha evidenziato come questo criterio sia irragionevole e violi il principio di eguaglianza tra i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o sociali.Secondo la sentenza, questo requisito va anche contro il principio di eguaglianza sostanziale, poicheeacute; impedisce una distribuzione equa del diritto all’abitazione nelle proprietà pubbliche destinate alla residenza. In conclusione, la Corte ha stabilito che la normativa veneta viola i diritti fondamentali dei cittadini e deve essere modificata per garantire un accesso equo e non discriminatorio all’alloggio pubblico.