Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la legittimità della sospensione temporanea, disposta dalla Consob, dell’offerta pubblica di scambio promossa da Unicredit nei confronti di Banco BPM.
La decisione, assunta dalla seconda sezione quater del TAR, respinge il ricorso presentato dalla banca di Piazza Meda, che contestava la delibera del 21 maggio scorso, giudicandola eccessiva e in contrasto con le consolidate prassi dell’autorità di vigilanza.
La vicenda si radica in una complessa dinamica di governance e controllo che coinvolge un’operazione di fusione bancaria di rilevanza sistemica e l’esercizio del *golden power* da parte del governo italiano.
Unicredit, forte del suo ruolo di primaria importanza nel panorama finanziario nazionale, aveva formalmente presentato un’offerta di scambio mirata all’acquisizione di Banco BPM.
Tuttavia, il governo, nell’esercizio dei suoi poteri speciali di controllo sugli investimenti che possano impattare sulla sicurezza nazionale e sull’economia, aveva aperto un confronto con Unicredit, richiedendo specifiche condizioni e garanzie a tutela degli interessi pubblici.
La Consob, in considerazione dell’incertezza generata da tale situazione di stallo negoziale, ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente l’offerta.
L’autorità di vigilanza ha agito sulla base del principio di tutela degli investitori, riconoscendo che le condizioni di incertezza rendevano impossibile per i soci di Banco BPM formare un giudizio informato e razionale sull’opportunità di accettare l’offerta.
La sospensione di 30 giorni, disposta dalla Consob, mirava a garantire che la decisione dei soci fosse basata su informazioni complete e trasparenti, una volta risolta la questione relativa alle prescrizioni del *golden power*.
Il ricorso presentato da Banco BPM si fondava sull’asserita eccessività del provvedimento e sulla violazione del principio di correttezza procedurale.
Tuttavia, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione, riconoscendo la legittimità dell’intervento della Consob e sottolineando la sua funzione di garante della trasparenza e della correttezza dei mercati finanziari.
La decisione del TAR sottolinea l’importanza del *golden power* come strumento di salvaguardia degli interessi nazionali in operazioni di rilevanza strategica e la necessità che le decisioni delle autorità di vigilanza siano supportate da solide motivazioni e basate sulla tutela degli investitori.
La vicenda evidenzia la crescente complessità delle operazioni bancarie in Italia, in un contesto caratterizzato da stringenti regolamentazioni e dalla necessità di bilanciare gli interessi privati con quelli pubblici.