La recente comunicazione che mi informa di una presunta inadeguatezza alla nomina di dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica desta profonda amarezza e necessita di una risposta puntuale.
L’accusa si fonda sulla presunta esistenza di un conflitto di interessi derivante da interessi economici di familiari in una struttura sanitaria non accreditata.
Si tratta di una vicenda pubblica da oltre sedici anni, durante i quali ho potuto esercitare con onore e riconosciuta efficacia i ruoli di direttore generale del Policlinico di Palermo e di dirigente generale del Dps stesso.
L’episodio non è nuovo; anzi, mi ha già visto protagonista di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria.
In quell’occasione, con riferimento a una consolidata giurisprudenza della Cassazione Penale, è stato esplicitamente stabilito che non sussisteva un conflitto di interessi potenzialmente rilevante.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che l’obbligo di astensione non si applica in presenza di provvedimenti di carattere generale, quali quelli rientranti nelle competenze del dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica.
È con profondo rammarico che constato come un’operazione istruttoria carente, priva di un adeguato contraddittorio, abbia portato all’adozione di una delibera priva di una motivazione solida e sufficiente, esponendomi ingiustamente a un discredito pubblico che contrasta con una carriera professionale trentennale costellata di successi e dedizione al servizio pubblico.
L’attuale vicenda riprende una questione già affrontata tre anni fa, quando, ricoprendo la posizione di dirigente del Dipartimento di Pianificazione Strategica, ero stato oggetto di una denuncia da parte di alcune associazioni.
La Procura di Palermo, in seguito, aveva richiesto l’archiviazione, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, con la seguente motivazione: “Non si configura in capo a La Rocca un conflitto di interessi potenzialmente rilevante.
” La decisione si basava sulla stessa giurisprudenza citata in precedenza, che sottolinea come l’approvazione di un piano regolatore generale, o di qualsiasi atto di programmazione strategica di ampia portata, sia un provvedimento di carattere generale che non giustifica l’astensione, data la necessità di bilanciare molteplici interessi, sia individuali che collettivi.
Ritengo che questa dinamica riveli un approccio metodologico problematico, che ignora la complessità del ruolo di pianificazione strategica e la necessità di decisioni che, pur essendo frutto di un processo di valutazione e ponderazione di interessi contrastanti, siano proprio di una figura apicale, come il dirigente generale, volto a perseguire l’interesse pubblico prevalente.
Questo episodio, lungi dal rappresentare un ostacolo, 30ggiornamento di una corretta applicazione del diritto amministrativo.