La sentenza del Tribunale di Pescara ha sancito l’assoluzione piena, con la formula “il fatto non sussiste”, dell’imprenditore edile Stefano Roscini, figura centrale nel complesso procedimento giudiziario derivato dall’inchiesta “Earthquake”.
L’indagine, incentrata su presunte pratiche corruttive che avrebbero inficiato la ricostruzione post-sisma in Abruzzo, lo vedeva accusato di aver corrotto il responsabile unico del procedimento (RUP), in un contesto di presunte irregolarità che avrebbero distorto l’assegnazione di appalti pubblici nei Comuni di Bussi sul Tirino e Bugnara.
L’assoluzione rappresenta un punto di svolta in una vicenda giudiziaria decennale, caratterizzata da un iter processuale lungo e complesso.
L’avvocato Pietro Gigliotti, difensore di Roscini, ha espresso profonda soddisfazione per l’esito, sottolineando come la decisione del tribunale confermi, in termini legali, la correttezza dell’operato del suo assistito.
La formula “il fatto non sussiste” implica, infatti, non solo l’assenza di prove a suo carico, ma anche l’accertamento della mancanza di un fondamento oggettivo per l’accusa di corruzione, un aspetto cruciale che esclude la sussistenza del reato stesso.
Questa assoluzione, al di là della sua rilevanza a livello personale per Roscini, solleva interrogativi più ampi sulla gestione della ricostruzione post-terremoto, un processo delicato e spesso segnato da criticità e ritardi.
L’inchiesta “Earthquake”, infatti, aveva acceso i riflettori su un sistema che, secondo l’accusa, avrebbe favorito determinati operatori economici a discapito della trasparenza e dell’equità nell’assegnazione dei lavori pubblici.
L’avvocato Gigliotti anticipa l’intenzione di avviare un’azione di risarcimento danni, invocando sia l’ingiusta detenzione subita dal suo cliente durante la fase cautelare, sia la violazione del diritto a una ragionevole durata del processo, un principio costituzionale che si è protratto per un decennio.
Questa richiesta di risarcimento mira a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Roscini, a testimonianza dell’impatto negativo di un’accusa infamante che ha pesato sulla sua reputazione e sulla sua attività professionale.
La pubblicazione delle motivazioni della sentenza sarà un passo fondamentale per valutare la fondatezza di queste pretese risarcitorie e per analizzare in dettaglio le ragioni che hanno portato il tribunale a riconoscere l’insussistenza del reato contestato.