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domenica 26 Ottobre 2025

Corte Costituzionale: vincoli alberghieri liguri, un nuovo equilibrio

La recente sentenza n.
143 della Corte Costituzionale getta nuova luce sul delicato equilibrio tra la tutela del patrimonio turistico-alberghiero ligure e il diritto all’iniziativa economica privata, sollevando interrogativi fondamentali sull’applicazione dei vincoli di destinazione d’uso.

La decisione, frutto di un’attenta disamina della questione sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, investe direttamente l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n.

1/2008, modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n.

4/2013, che regolava le condizioni per la revoca dei vincoli alberghieri.
Il fulcro della controversia, originata da un ricorso del “River Park Hotel” contro il Comune di Ameglia, risiede nella rigidità eccessiva del sistema normativo regionale.

Questo imponeva, in sostanza, la prosecuzione dell’attività alberghiera anche in situazioni di comprovata e persistente non convenienza economica, con oneri che ne compromettevano la sostenibilità e, di fatto, penalizzavano l’operatore.

La Corte Costituzionale ha ritenuto tale meccanismo in contrasto con i principi fondamentali sanciti negli articoli 3 e 41 della Costituzione Italiana.

L’articolo 3, garante del principio di uguaglianza, viene violato quando la legge, nel suo rigore, introduce disparità di trattamento tra operatori turistici, impedendo a coloro che si trovano in condizioni economiche precarie di adeguare la propria attività alle mutate esigenze del mercato.

L’articolo 41, che tutela la libertà di iniziativa economica privata, risente invece di una limitazione eccessiva, poiché esclude la possibilità per l’imprenditore di valutare autonomamente la convenienza delle proprie scelte, ostacolando la capacità di adattamento e innovazione che sono essenziali per la vitalità del settore turistico.

La decisione della Corte Costituzionale introduce una qualificazione importante al sistema di vincoli di destinazione d’uso, riconoscendo l’opportunità, per i proprietari di strutture alberghiere gravate da tali vincoli, di presentare istanze motivate e documentate di svincolo, fondate sulla comprovata non convenienza economica dell’attività.
Tale possibilità, però, non è assoluta e necessita di una valutazione ponderata da parte delle autorità competenti, che devono bilanciare l’interesse alla preservazione dell’offerta turistica con il diritto all’iniziativa economica privata.

La sentenza non si limita a svelare una problematica specifica, ma apre un dibattito più ampio sulle modalità di gestione del patrimonio turistico regionale.
Un sistema eccessivamente rigido e ancorato a modelli obsoleti rischia di soffocare l’innovazione, di disincentivare gli investimenti e, in ultima analisi, di compromettere la competitività del turismo ligure nel panorama nazionale e internazionale.
La decisione della Corte Costituzionale rappresenta, pertanto, un’occasione imperdibile per ripensare le politiche di sviluppo turistico, favorendo un approccio più flessibile e orientato alla sostenibilità, che tenga conto delle reali esigenze degli operatori e delle trasformazioni del mercato.
Si richiede ora un’attenta riflessione da parte del legislatore regionale per adeguare la normativa, garantendo un equilibrio più equo tra gli interessi contrapposti e promuovendo un turismo più dinamico e prospero per la Liguria.

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