Un caso emblematico che solleva interrogativi profondi sul confine tra il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio e il diritto del lavoratore a una tutela equa, si è recentemente concluso con una sentenza del Tribunale di Brescia.
Un dipendente, con quattordici anni di anzianità presso un’azienda bresciana, si è trovato licenziato a seguito di un episodio apparentemente minore: l’appropriazione, involontaria, di un euro e sessanta centesimi da un distributore automatico di caffè.
La vicenda, risalente a giugno 2024, ha portato ad un risarcimento di diciotto mensilità a favore del lavoratore, una cifra considerevole che riflette la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione inflitta.
L’innesco della vicenda risiede in una dimenticanza: il dipendente, durante una pausa, non aveva ricevuto il resto dopo l’acquisto del caffè.
Il giorno successivo, durante un intervento di manutenzione del distributore, ha recuperato le monete.
Questo gesto, apparentemente neutro, ha innescato una catena di eventi che hanno portato al licenziamento.
La successiva discussione con un collega e la segnalazione al responsabile del personale, unitamente alla contestazione, in seguito ritrattata, del consenso del tecnico manutentore, hanno contribuito a creare un clima di sospetto e ad aggravare la situazione.
Il lavoratore, pur consapevole delle possibili ripercussioni, ha tentato di sanare la situazione restituendo il denaro, ma l’azienda ha proceduto al licenziamento per giusta causa, addebitando al dipendente non solo l’appropriazione indebita, ma anche presunte minacce al collega.
Accuse che, come ha evidenziato il giudice del lavoro Natalia Pala, non sono state dimostrate in maniera convincente.
La testimonianza di un collega ha infatti descritto il comportamento del lavoratore come sgarbato, ma non minaccioso.
Il Tribunale ha quindi sottolineato l’impossibilità di accertare con certezza se il tecnico manutentore avesse o meno acconsentito all’atto e, soprattutto, che non sono emerse conseguenze negative per l’azienda derivanti dall’episodio.
Questo elemento, cruciale per valutare la gravità della condotta, è stato determinante nella decisione del giudice.
La sentenza non si limita a contestare la legittimità del licenziamento, ma evidenzia la necessità di un equilibrio tra il potere disciplinare del datore di lavoro e la protezione del lavoratore, soprattutto in presenza di anzianità di servizio.
La scelta del lavoratore di non richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro e di optare per un indennizzo economico di diciotto mensilità, pur consentendo la risoluzione formale della controversia, lascia trasparire la profonda incrinatura nel rapporto di fiducia con l’azienda, e sottolinea il valore simbolico del risarcimento come riconoscimento di una tutela non adeguata.
Il caso solleva, inoltre, interrogativi sulla gestione interna delle controversie aziendali e sulla necessità di procedure più trasparenti e imparziali per evitare sanzioni sproporzionate e ingiuste.


