La sentenza di non luogo a procedere, emessa dal giudice Gianni Macchione del tribunale di Verbania e articolata in un documento di 69 pagine, solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità nell’immane tragedia del Mottarone del 23 maggio 2021, che causò la perdita di quattordici vite umane.
L’esito processuale, che scagiona formalmente Martin Leitner, vicepresidente della Leitner Group, e Peter Rabanser, responsabile del customer service, non implica una assoluzione dalla complessiva dinamica degli eventi, ma piuttosto un’assenza di elementi probatori che colleghino direttamente i due imputati a direttive o pressioni esplicite volte a compromettere la sicurezza dell’impianto.
Il cuore della questione risiede nella presunta influenza esercitata dal direttore d’esercizio Enrico Perocchio, figura chiave e dipendente della Leitner Group, nei confronti del caposervizio Gabriele Tadini.
La sentenza evidenzia come l’azione di Perocchio, potenzialmente motivata dalla volontà di tutelare gli interessi del gruppo di Vipiteno, possa aver condotto a ritardi negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla mancata sospensione dell’impianto in situazioni di pericolo imminente.
Tuttavia, il giudice Macchione sottolinea con rigore che, pur sussistendo un sospetto plausibile – basato sulla subordinazione gerarchica di Perocchio alla Leitner Group – tale sospetto non può trasformarsi in prova certa in assenza di documentazione o testimonianze che attestino l’esistenza di ordini o istruzioni dirette in tal senso da parte di Leitner o di altri responsabili aziendali.
Il sospetto, per quanto fondato, rimane un’ipotesi non supportata da evidenze concrete.
L’assenza di prove di pressioni dirette apre una riflessione più ampia sulla cultura aziendale e sui meccanismi decisionali che hanno preceduto la tragedia.
Si pone la questione se l’attenzione alla massimizzazione del profitto e alla minimizzazione dei tempi di fermo dell’impianto, fattori che spesso influenzano la gestione di infrastrutture complesse come le funovie, abbiano creato un clima in cui le raccomandazioni dei tecnici e le segnalazioni di potenziali problemi venivano marginalizzate o ignorate.
La sentenza, pur assolvendo formalmente Leitner e Rabanser dalla responsabilità penale diretta, lascia aperte numerose domande che necessitano di un approfondimento.
L’indagine deve proseguire nell’analisi delle dinamiche interne alla Leitner Group, verificando se vi siano stati elementi di responsabilità indiretta legati a una gestione complessiva del rischio inadeguata o a un sistema di controllo interno insufficiente.
La ricerca della verità non può fermarsi alla mera assenza di ordini espliciti, ma deve estendersi alla comprensione dei fattori che hanno contribuito a creare un ambiente in cui la sicurezza dell’impianto è stata potenzialmente compromessa, con conseguenze tragiche.
La giustizia non può limitarsi a un’analisi formale delle responsabilità, ma deve perseguire la verità sostanziale, al fine di garantire che simili tragedie non si ripetano.







