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sabato 25 Ottobre 2025

Colosseo: il TAR difende il piano per la vendita dei biglietti

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio solleva un tema cruciale nella gestione dei beni culturali e turistici: il bilanciamento tra l’accessibilità diffusa e la necessità di una gestione oculata e sostenibile di siti di straordinaria importanza come il Colosseo.
L’avviso pubblico del Parco Archeologico del Colosseo, volto a creare un elenco di operatori turistici accreditati per l’acquisto di biglietti tramite una piattaforma dedicata, ha scatenato un ricorso da parte di dieci operatori, che contestavano la legittimità dell’atto.

Le obiezioni sollevate dagli operatori turistici si articolavano su diversi fronti.
In primo luogo, si contestava la presunta mancanza di una base normativa che legittimasse l’intervento del Parco, sostenendo l’assenza di una specifica legge che autorizzasse l’adozione di tale provvedimento e la carenza di una adeguata motivazione.
In secondo luogo, si criticavano i requisiti richiesti agli operatori, ritenuti generici e inadeguati a garantire una selezione obiettiva e trasparente.

Si lamentava, inoltre, l’omissione di una valutazione differenziata della qualità dei servizi offerti, e, infine, si accusava il Parco di abuso di posizione dominante nella regolamentazione della vendita dei biglietti, configurando una forma di controllo eccessivo sul mercato turistico.
Il TAR, nella sua decisione, ha respinto integralmente le censure sollevate, fornendo un’interpretazione che pone l’accento sulla discrezionalità amministrativa e sulla necessità di garantire la tutela del bene culturale.

Il Tribunale ha riconosciuto al Parco Archeologico il potere di disciplinare l’accesso al sito, interpretando l’autonomia speciale degli uffici ministeriali, sancita dal Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, come una legittimazione a gestire in maniera autonoma la fruizione del bene.
Questa interpretazione sottolinea l’obiettivo di assicurare un godimento ampio e inclusivo del Colosseo, conciliare le esigenze di tutela e salvaguardia con quelle di accessibilità.

Riguardo alle critiche relative ai contenuti dell’avviso pubblico, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che riconosce alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione.
Questo principio consente all’amministrazione di stabilire criteri selettivi, purché non arbitrari e motivati.

La decisione evidenzia, inoltre, come il criterio di assegnazione dei biglietti, pur contestato, appaia razionale e ispirato a principi di equità e trasparenza.
Infine, la contestazione relativa all’abuso di posizione dominante è stata ritenuta infondata.
Il TAR ha sottolineato che l’azione del Parco Archeologico, lungi dall’essere una forma di controllo eccessivo, mira a organizzare la fruizione di un bene di inestimabile valore, contribuendo a preservarne l’integrità e a garantirne la sostenibilità nel lungo periodo.

La sentenza del TAR rappresenta, quindi, un importante precedente nella delicata materia del bilanciamento tra interessi turistici, esigenze di tutela e responsabilità della pubblica amministrazione nella gestione del patrimonio culturale nazionale.

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