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Corte Costituzionale: stop al terzo mandato in Trentino

La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha tracciato un confine giuridico di rilevanza costituzionale, confermando l’estensibilità del principio del divieto del terzo mandato consecutivo a figure apicali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, quali il Presidente della Provincia autonoma di Trento.
Questa decisione, pur in attesa del deposito formale della motivazione, segna un importante chiarimento sul rapporto tra autonomia legislativa e limiti inderogabili imposti dalla Costituzione.

L’ordinamento giuridico della Repubblica, a suo avviso, incorpora un principio cardine volto a garantire un equilibrio tra continuità amministrativa e rotazione delle cariche elettive, prevenendo potenziali derive autoritarie e promuovendo una maggiore partecipazione democratica.
Tale principio, consolidato nella prassi politica e rafforzato da successive interpretazioni giurisprudenziali, non può essere eliso dalle peculiarità delle autonomie speciali, le quali pur godendo di una potestà legislativa primaria, sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
La questione si è concretizzata con la legge statutaria della Provincia autonoma di Trento, che aveva modificato il precedente regime, permettendo a un Presidente di essere rieletto per un terzo mandato consecutivo.

L’intervento del Governo, con un atto impugnativo approvato a maggioranza parlamentare (nonostante la dissidenza di una parte politica, la Lega), mirava a tutelare la conformità della normativa trentina ai principi costituzionali.
L’azione del Governo, in questo caso, si inserisce in un quadro di controllo di legittimità esercitato nei confronti delle autonomie, volto a salvaguardare l’unità costituzionale del Paese.

La decisione della Corte Costituzionale, in camera di consiglio, dimostra una ferma volontà di affermare la prevalenza del principio del limite dei mandati come elemento imprescindibile del sistema democratico, applicabile uniformemente a tutti gli organi elettivi, anche quelli radicati in contesti istituzionali caratterizzati da una maggiore autonomia legislativa.

Questa pronuncia non solo pone fine alla questione specifica relativa alla legislazione trentina, ma apre un dibattito più ampio sulla natura e i confini dell’autonomia, e sull’equilibrio tra esigenze di continuità amministrativa e imperativi democratici.

L’attesa del deposito ufficiale del dispositivo, con la relativa motivazione, sarà cruciale per comprendere appieno le implicazioni giuridiche e politiche di questa importante decisione.

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