La vicenda giudiziaria che coinvolge Sebastiano Visintin, principale sospettato nella tragica scomparsa della moglie Liliana Resinovich, assume un nuovo, complesso capitolo con l’archiviazione di un filone di indagine per diffamazione.
La giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Trieste, Manila Salvà, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Andrea La Ganga, ponendo fine a una disputa legale relativa a due dichiarazioni rilasciate dall’uomo durante interviste televisive, rispettivamente il 17 e il 20 gennaio 2025.
Le dichiarazioni in questione, rivolte ai vicini di casa Salvatore Nasti e Gabriella Micheli, avevano sollevato interrogativi circostanziali e generato un acceso confronto pubblico.
L’archiviazione, tuttavia, non rappresenta una conclusione definitiva, poiché un altro procedimento per diffamazione a carico di Visintin, sempre nei confronti di Nasti e Micheli, rimane attivo con udienza fissata per l’8 maggio.
La decisione della GIP si basa su un’interpretazione specifica delle dichiarazioni di Visintin, considerate come espressioni di pura perplessità e ricerca di spiegazioni, piuttosto che come accuse dirette.
In particolare, le domande poste riguardo la presenza di Nasti e Micheli in compagnia di Claudio Sterpin, amico di Liliana, nei pressi del luogo dove il corpo fu ritrovato, sono state interpretate come frutto di stupore e tentativo di ricostruire gli eventi, non come affermazioni denigratorie.
Un elemento cruciale nella valutazione della GIP risiede nella mancanza di elementi che possano configurare un intento diffamatorio da parte di Visintin. La giudice ha escluso che l’indagato avesse inteso lesinare l’onore e la reputazione delle persone offese.
Riguardo le successive dichiarazioni del 20 gennaio, relative alla possibilità che Nasti e Micheli fossero a conoscenza di ulteriori somme di denaro presenti in casa, la GIP le ha qualificate come semplici osservazioni prive di accusa o intento denigratorio.
La decisione, pur accolta dalla difesa di Nasti e Micheli, rappresentata dall’avvocato Francesco Mazza, ha suscitato un parere contrario.
L’avvocato Mazza ha espresso il suo dissenso, sottolineando come la motivazione dell’archiviazione si discosti da una consolidata giurisprudenza che considera persino le affermazioni dubitative, e in particolare quelle che si configurano come insinuazioni, come elementi integranti il reato di diffamazione.
Questa discrepanza apre a una potenziale revisione della decisione in appello, sollevando interrogativi sulla sottile linea di demarcazione tra legittimo esercizio del diritto di cronaca e lesione della reputazione altrui in un contesto mediatico complesso e delicato come quello della scomparsa di Liliana Resinovich.
L’episodio riflette le difficoltà nell’equilibrio tra la ricerca della verità, il diritto alla difesa e la tutela della privacy in un’indagine che ha profondamente scosso l’opinione pubblica.

