L’esercizio dell’autonomia comunale, pur rappresentando un pilastro fondamentale dell’organizzazione repubblicana, si confronta con un limite invalicabile: il rispetto rigoroso della normativa statale e regionale.
Questa imprescindibile cornice giuridica è stata richiamata con fermezza dai magistrati Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici in una recente memoria presentata nel contesto del processo relativo alla Torre Milano in via Stresa, uno dei filoni investigativi derivanti dalle inchieste sulla gestione urbanistica a Milano.
Il documento, esteso a diciotto pagine, illustra compiutamente il quadro normativo di riferimento in materia di edilizia e urbanistica, supportato da un’ampia casistica giurisprudenziale.
Vi si sottolinea come le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie di particolare rilevanza (qualificate come “pesanti”) abbiano un impatto significativo sull’assetto urbanistico e, salvo rare eccezioni, richiedano la preventiva elaborazione e approvazione di un piano attuativo.
Questa procedura non può essere elusa attraverso l’utilizzo di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che si configura come una mera autocertificazione da parte del costruttore e non sostituisce l’iter autorizzativo completo.
La Procura, guidata da Marcello Viola, ha inoltre richiamato una recente sentenza della Corte di Cassazione (2024) per chiarire un aspetto cruciale: la presenza di lottizzazioni abusive non implica automaticamente la buona fede dell’acquirente, anche qualora questi abbia affidato la gestione del rogito a un notaio.
La figura professionale del notaio, garante della legalità nei trasferimenti immobiliari, non può sottrarre l’acquirente alla responsabilità derivante dall’acquisto di un immobile abusivo.
Le ragioni di questa inderogabile responsabilità sono molteplici: la possibilità che il notaio sia stato oggetto di dichiarazioni incomplete o false, volte a occultare l’intento lottizzatorio, oppure la sua possibile, seppur colposa o dolosa, complicità nella realizzazione dell’illegittima operazione.
La Cassazione ha ribadito che l’intervento del notaio non estingue l’originaria illeicità dell’immobile e, di conseguenza, non può consentire all’acquirente, agendo in dolo o in colpa, di beneficiare di un bene di provenienza illegale, né può permettere al costruttore abusivo di perseguire il proprio scopo di lucro attraverso la violazione della legge.
La sentenza sottolinea, in definitiva, la necessità di un controllo più rigoroso e consapevole da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di costruzione e trasferimento di immobili, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno delle lottizzazioni abusive e tutelare il diritto alla legalità.
La vicenda Torre Milano, e più in generale le inchieste in corso, evidenziano la fragilità di un sistema che, pur teoricamente basato sulla certezza del diritto, rischia di essere compromesso da pratiche irregolari e da una sottovalutazione delle responsabilità individuali.