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giovedì 13 Novembre 2025

Caso Di Ruscio-Putzu: Battaglia legale sul diritto elettorale

La vicenda che coinvolge l’ex sindaco di Fermo, Saturnino Di Ruscio, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Andrea Putzu, si articola in un complesso intreccio di diritto elettorale, competenze giurisdizionali e questioni di incandidabilità, culminando in una sentenza di inammissibilità del TAR.
L’azione giudiziaria intrapresa da Di Ruscio, primo dei non eletti nelle elezioni regionali del 2020, mirava a contestare la convalida dell’elezione di Putzu, invocando una presunta incompatibilità derivante da una sentenza di condanna per falso ideologico emessa dalla Corte d’Appello Penale di Ancona.
L’istanza originaria di Di Ruscio era rivolta al Consiglio Regionale, con l’obiettivo di sollecitare un intervento formale che revocasse la convalida dell’elezione di Putzu.
La mancata risposta da parte dell’Assemblea Legislativa ha portato l’ex sindaco a ricorrere al TAR, configurando un “silenzio inadempimento” che, a suo avviso, rendeva illegittima la permanenza di Putzu in carica.

La decisione del TAR, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando una cruciale distinzione nelle competenze giurisdizionali.

La giustizia amministrativa, pur competente a vigilare sulla regolarità delle procedure elettorali in relazione a posizioni di interesse legittimo (come la corretta conduzione delle operazioni di voto e la verifica dei requisiti formali), non possiede la giurisdizione per esaminare questioni che riguardano l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità dei candidati.

Queste ultime rientrano nella sfera dei diritti soggettivi di elettorato passivo e sono, pertanto, di competenza del giudice ordinario.

La differenza sostanziale risiede nel tipo di diritto in gioco: l’interesse legittimo, legato alla corretta applicazione di una norma procedurale, si contrappone al diritto soggettivo, che tutela una posizione giuridica individuale.

La questione dell’incandidabilità, in particolare, implica una valutazione più complessa, che coinvolge elementi di fatto e di diritto di natura penale, la quale non rientra nelle competenze del TAR.

La vicenda solleva interrogativi di notevole rilevanza in termini di interpretazione e applicazione delle norme elettorali.

La sentenza del TAR, pur dichiarando inammissibile il ricorso, non esaurisce la questione, che ora dovrà essere affrontata dal giudice ordinario.
L’esito del giudizio ordinario determinerà se la condanna per falso ideologico sia, o meno, ostativa all’eleggibilità di Andrea Putzu, con implicazioni potenzialmente significative per l’equilibrio politico regionale e per la comprensione dei limiti all’esercizio del diritto elettorale passivo.

Il caso Di Ruscio vs Putzu, quindi, si configura come un banco di prova per la definizione dei confini tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia elettorale e per la tutela dei diritti dei candidati non eletti.

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