Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del sostegno economico e istituzionale fornito dal Comune di Aosta ad Arcigay Queer Vda per l’organizzazione dell’Aosta Pride 2022, respingendo il ricorso presentato dalla Lega Valle d’Aosta.
Questa decisione, che consolida un precedente già definito dal Tar regionale due anni prima, solleva questioni cruciali riguardanti il ruolo dell’amministrazione locale nel promuovere l’inclusione, il diritto di manifestazione e i limiti dell’azione amministrativa.
La Lega aveva contestato il provvedimento, sostenendo che Arcigay, con le sue rivendicazioni esplicite in favore della visibilità della comunità LGBTQIA+ e dell’eguaglianza civile e sociale, configurasse un movimento politico e che l’erogazione di un contributo di 9.
500 euro violasse il regolamento comunale.
L’argomentazione centrale della Lega si focalizzava sulla presunta strumentalizzazione del patrocinio comunale per fini politici da parte dell’associazione.
Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, ha chiarito che il patrocinio non implica un appoggio a un partito politico, distinguendo nettamente quest’ultimo, strutturato per l’acquisizione del potere attraverso la competizione democratica, da un’organizzazione che si focalizza su una tematica specifica, come i diritti delle persone LGBTQIA+.
La decisione sottolinea che l’amministrazione locale può e deve sostenere iniziative che promuovono valori fondamentali come l’uguaglianza, la libertà e la dignità umana, senza necessariamente implicare una presa di posizione politica di parte.
L’Aosta Pride 2022, con le sue due settimane di eventi culminate in una parata che ha visto la partecipazione di oltre 3.
000 persone, ha rappresentato una pietra miliare per la regione alpina, simboleggiando un’apertura e una visibilità finora mancanti.
La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un quadro più ampio, quello dell’adesione del Comune di Aosta alla rete Re.
A.
Dy, una rete nazionale di amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.
Questa adesione ha imposto all’amministrazione comunale il compito di promuovere attivamente politiche di inclusione sociale e di non discriminazione nei confronti delle persone LGBTQIA+.
Un aspetto formale, ma non secondario, evidenziato dalla sentenza è la natura stessa di Arcigay.
L’associazione è riconosciuta come promozione sociale senza scopo di lucro, con un chiaro orientamento all’assistenza e all’inclusione, elementi confermati dall’atto costitutivo, dallo statuto e dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Questo aspetto sottolinea come l’associazione operi in un ambito di interesse sociale e non per fini politici diretti.
Il ricorso, presentato dal consigliere regionale Paolo Sammaritani in qualità di residente e rappresentante legale della Lega Vda, solleva interrogativi sulla legittimità del diritto di un’associazione di promozione sociale di ricevere sostegno pubblico e sul limite dell’azione amministrativa nel promuovere valori di inclusione e contrasto alle discriminazioni.
La sentenza del Consiglio di Stato, in definitiva, rafforza l’importanza del ruolo dell’amministrazione locale nel creare contesti sociali più inclusivi e accoglienti per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere.