martedì 16 Settembre 2025
9.1 C
Aosta

Discarica di Pompiod: Rifiuti pericolosi e ricorso al TAR

La controversia che coinvolge la discarica di Pompiod si radica in una significativa discrepanza tra la tipologia di rifiuti conferiti e le autorizzazioni vigenti, sollevando interrogativi cruciali sulla corretta applicazione delle normative ambientali e sulla trasparenza delle procedure decisionali regionali.

Il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d’Aosta, promosso da Valle Virtuosa, Legambiente e dal Comitato per una discarica sicura di Pompiod, si focalizza sulla decisione della Regione, formalizzata nel provvedimento dirigenziale n.

3218/2025, di escludere la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la riapertura della discarica.

Il fulcro della contestazione risiede nell’identificazione di due codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), specificamente associati ai fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, che presentano una composizione contenente sostanze pericolose e mercurio parzialmente stabilizzato.
Questi codici, cruciali per la classificazione dei rifiuti, sono stati erroneamente omessi dall’elenco dei rifiuti inerti per cui la discarica è autorizzata, configurando una violazione del quadro normativo vigente.
La normativa europea prevede, infatti, l’indicazione di tali rifiuti pericolosi con un’apposita sigla, e la loro presenza invalida l’autorizzazione alla discarica, progettata e omologata per l’accoglienza di materiali inerti.

L’avvocata Emanuela Beacco, portavoce dei ricorrenti, ha evidenziato come questa omissione non sia una mera svista, ma un elemento che incide direttamente sulla legittimità del provvedimento regionale.

L’assenza di una VIA, obbligatoria in presenza di rifiuti pericolosi, implica una potenziale esposizione del territorio a rischi ambientali non adeguatamente valutati, con possibili conseguenze sulla salute pubblica e sull’ecosistema locale.

La valutazione d’impatto ambientale, inoltre, dovrebbe essere integrata nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAU), garantendo una visione complessiva e coerente della gestione dei rifiuti, evitando frammentazioni che possono compromettere l’efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione.
L’incertezza generata da questa anomalia solleva interrogativi di notevole rilevanza: si tratta di un errore involontario da parte dei progettisti o degli operatori, sfuggito al controllo della Regione, oppure sussistono elementi che suggeriscono una gestione più opaca e potenzialmente compromettente? L’assenza di una corretta identificazione dei rifiuti pericolosi getta un’ombra di dubbio sulla completezza e l’affidabilità della documentazione presentata a supporto della decisione regionale, e sulla validità delle valutazioni effettuate.
La vicenda, pertanto, richiede un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.
Il ricorso al TAR rappresenta un atto di difesa del diritto alla trasparenza e alla legalità, e un monito alla pubblica amministrazione affinché persegua con rigore i principi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -