La questione della rieleggibilità del Presidente e del Vicepresidente della Regione, in vista della legislatura 2025-2030, solleva un nodo interpretativo cruciale per la compatibilità con i principi fondamentali del diritto costituzionale.
 Un parere *pro veritate*, elaborato dal Prof.
 Enrico Grosso, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino, e depositato presso la presidenza del Consiglio regionale, fa luce sulla complessità della questione, coinvolgendo direttamente il Presidente Renzo Testolin e il Vicepresidente Luigi Berstchy.
Il fulcro del dibattito risiede nella corretta applicazione della normativa che disciplina l’accesso alle cariche pubbliche regionali.
 Il Prof.
 Grosso, nel suo parere, privilegia un’interpretazione che pone al centro il diritto costituzionale di accesso alle cariche elettive, un diritto che deve essere interpretato in maniera restrittiva, evitando interpretazioni che possano limitarlo arbitrariamente.
La soluzione proposta dal costituzionalista si focalizza esclusivamente sui mandati ricoperti nelle due legislature immediatamente antecedenti quella in esame (2025-2030).
  Questa limitazione temporale – l’esclusione di legislature più lontane nel tempo – è motivata dalla necessità di garantire una maggiore chiarezza e prevedibilità per i candidati e per l’elettorato.
  Considerare mandati più remoti nel tempo introdurrebbe un’incertezza interpretativa eccessiva e potrebbe creare disparità di trattamento tra consiglieri regionali.
Il criterio decisivo, quindi, ruota attorno alla durata dei mandati.
 Se uno o entrambi i mandati ricoperti nelle due legislature precedenti hanno avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, il consigliere regionale in questione mantiene la possibilità di essere eletto a una carica all’interno della Giunta regionale.
 Al contrario, qualora entrambi i mandati abbiano superato tale soglia temporale, la rieleggibilità viene preclusa.
Questo approccio interpretativo non è un mero esercizio di tecnicismo giuridico, ma riflette una scelta valoriale: bilanciare la continuità dell’azione di governo con la necessità di garantire un ricambio generazionale e di prevenire la cristallizzazione del potere.
La soglia temporale dei due anni e sei mesi, pur non essendo arbitraria, rappresenta un punto di equilibrio che mira a evitare un’eccessiva perpetuazione nelle stesse cariche, pur riconoscendo il valore dell’esperienza e della competenza acquisita.
  In definitiva, il parere del Prof.
 Grosso rappresenta un contributo significativo per la definizione di una prassi interpretativa che rispetti i principi costituzionali e favorisca la trasparenza e l’equità del processo elettorale regionale.



                                    




