cityfood
cityeventi
domenica 26 Ottobre 2025

Valle d’Aosta: Disputa sul voto e il principio del favor voti

La vicenda delle elezioni regionali valdostane del 28 settembre scorso solleva interrogativi profondi sulla correttezza e l’uniformità nell’applicazione dei principi elettorali, generando un contenzioso che coinvolge Avs-Rete Civica e l’Ufficio Elettorale Regionale del Tribunale di Aosta.

La controversia verte sull’attribuzione del terzo seggio spettante ad Avs, inizialmente assegnato al candidato Andrea Campotaro e successivamente revocato a favore di Cristina Machet (Uv), a seguito di una revisione dei voti “contestati”.
Il cuore della disputa risiede nell’interpretazione del principio del *favor voti*, un cardine del diritto elettorale che impone di interpretare il voto in senso favorevole all’elettore, privilegiando la validità quando la sua volontà è riconoscibile, seppur manifestata in modo imperfetto.

Avs ha contestato la decisione dell’Ufficio Elettorale, evidenziando come due schede, inizialmente considerate nulle per la presenza di indicazioni relative a candidati comunali abbinate al voto di lista ad Avs, avrebbero dovuto essere considerate valide alla luce del principio sopra citato.

La motivazione dell’invalidità, basata sulla presunta difficoltà di interpretazione delle intenzioni dell’elettore, è stata ritenuta da Avs insufficiente e in contrasto con la prassi consolidata.

L’analisi dei verbali di spoglio ha rivelato una significativa disparità di trattamento: in circostanze analoghe, schede recanti preferenze per candidati comunali, o addirittura inesistenti, erano state ammesse come valide ai fini del conteggio dei voti di lista.
Questa incoerenza, quantificabile nell’impatto diretto sull’esito elettorale e nella conseguente perdita del terzo seggio per Avs, è stata etichettata come una violazione del principio di uguaglianza e di uniformità nella valutazione delle schede.
La decisione dell’Ufficio Elettorale, pertanto, non si limita a una mera interpretazione divergente del *favor voti*, ma si configura come una potenziale alterazione dell’equità del processo elettorale.

La disparità di trattamento non solo pregiudica la rappresentanza di Avs, ma solleva interrogativi più ampi sulla coerenza e l’imparzialità dei criteri di valutazione adottati dall’Ufficio Elettorale.

In risposta a questa situazione, Avs-Rete Civica ha annunciato l’intenzione di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Valle d’Aosta.
L’obiettivo del ricorso è quello di ottenere l’annullamento della decisione dell’Ufficio Elettorale e la conseguente riassegnazione del terzo seggio ad Avs, ristabilendo così la corretta e imparziale applicazione delle norme elettorali.

La vicenda, al di là dell’esito immediato, rappresenta un caso emblematico dell’importanza di garantire la trasparenza e l’uniformità dei criteri di valutazione del voto, pilastri fondamentali della democrazia.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Sitemap