Il dibattito sul disegno di legge, promosso dal senatore Graziano Delrio e sostenuto da una significativa fazione riformista all’interno del Partito Democratico, sta generando tensioni e sollevando interrogativi cruciali circa la definizione e il contrasto dell’antisemitismo nel contesto italiano.
Assegnato alla commissione Affari Costituzionali del Senato, il provvedimento si trova ora al centro di un’analisi approfondita che vede emergere voci discordanti e prospettive divergenti.
L’elemento catalizzatore della controversia risiede nell’adozione, come riferimento testuale, della definizione di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
Questa definizione, pur riconosciuta per la sua importanza storica e la sua attenzione alla memoria della Shoah, è oggetto di un acceso dibattito a causa della sua formulazione che lega criticamente alcune espressioni di dissenso verso le politiche e le azioni dello Stato di Israele all’antisemitismo.
La preoccupazione sollevata, e in particolare espressa dal leader di Alleanza Verdi e Futuro Sicuro, Angelo Bonelli, è che una tale formulazione possa inibire la libertà di espressione e il diritto di critica verso le azioni di un governo nazionale, elementi fondamentali per il dibattito democratico.
L’applicazione rigorosa di una definizione che equipara alcune forme di critica ad Israele con l’antisemitismo rischia di soffocare il legittimo dissenso e di limitare la discussione su temi geopolitici complessi, come l’occupazione dei territori palestinesi, le politiche di insediamento e le violazioni dei diritti umani.
È necessario, pertanto, un’attenta riflessione sulla delicatezza dell’equilibrio tra la necessità di combattere l’antisemitismo, una piaga che affligge la storia e la società, e la salvaguardia dei principi costituzionali che garantiscono la libertà di pensiero e di espressione.
Il disegno di legge, per evitare di compromettere questi principi, dovrebbe prevedere una definizione di antisemitismo più sfumata e meno automatica, che tenga conto del contesto storico, politico e sociale in cui si manifestano le critiche e le opinioni.
La definizione IHRA, pur essendo un importante strumento di riferimento, non può essere applicata in modo acritico e indiscriminato.
È fondamentale distinguere tra la critica legittima allo Stato di Israele, che può riguardare le sue politiche interne ed esterne, e l’antisemitismo, che si manifesta con la negazione dell’esistenza del popolo ebraico, la demonizzazione di Israele o l’attribuire al popolo ebraico responsabilità per eventi storici o attuali.
La sfida per il legislatore italiano è dunque quella di elaborare un provvedimento efficace nel contrastare l’antisemitismo, ma al contempo rispettoso della libertà di espressione e del diritto di critica, garantendo un dibattito aperto e costruttivo sulle questioni complesse che riguardano il Medio Oriente e il ruolo di Israele nel panorama internazionale.
Un approccio ponderato e attento alle implicazioni giuridiche e politiche è essenziale per evitare che la lotta all’antisemitismo diventi uno strumento di repressione del dissenso e di limitazione delle libertà civili.





