La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha sollevato un importante chiarimento in materia di applicazione dell’imposta di soggiorno a strutture di accoglienza gestite da enti ecclesiastici, ridefinendo i confini tra autonomia religiosa e obblighi tributari.
Il caso specifico coinvolge la provincia romana dell’Ordine dei Padri Carmelitani dell’Antica Osservanza, gestore di una casa per ferie a Ciampino, che aveva impugnato il regolamento comunale locale, contestandone l’applicazione dell’imposta di soggiorno ai propri ospiti.
Il contenzioso era nato a seguito di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Ciampino, relativo all’omesso versamento dell’imposta per l’anno 2021.
L’Ordine ecclesiastico sosteneva, implicitamente, la possibilità di esenzione dalla tassa, presumibilmente in ragione della natura religiosa o di pellegrinaggio dei soggiorni ospitati.
Tuttavia, il TAR ha rigettato il ricorso, stabilendo con fermezza che le strutture di accoglienza ecclesiastiche, pur operando in un contesto di autonomia religiosa, non sono esenti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno.
Questa decisione si basa su una valutazione di conformità del regolamento comunale all’evoluzione della prassi normativa a livello nazionale, che, in linea generale, non prevede esenzioni specifiche per chi alloggia in strutture ricettive per motivi religiosi o di pellegrinaggio.
Il TAR ha sottolineato come tale prassi si fondi a sua volta su un quadro legislativo ben definito.
La sentenza delinea un principio di parità di trattamento: l’imposta di soggiorno, in quanto tributo applicabile a tutte le strutture ricettive, deve essere applicata indistintamente, indipendentemente dalla natura dei soggiorni ospitati.
Questo significa che anche le case per ferie gestite da enti ecclesiastici, a prescindere dalla finalità religiosa o spirituale dei soggiorni, sono tenute a riscuotere e versare l’imposta al Comune.
È importante precisare che la sentenza non preclude l’esistenza di eventuali esenzioni previste specificamente dal regolamento comunale, qualora queste siano state espressamente delineate.
Tuttavia, l’assenza di una clausola di esenzione specifica per le strutture ecclesiastiche e per i soggiorni motivati da finalità religiose o di pellegrinaggio esclude la possibilità di una deroga generale.
La decisione del TAR del Lazio rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione della normativa sull’imposta di soggiorno, consolidando il principio di un trattamento uniforme tra le diverse tipologie di strutture ricettive e delineando i limiti dell’autonomia religiosa in relazione agli obblighi tributari dello Stato.
La sentenza apre la strada a una maggiore chiarezza e uniformità nell’applicazione della tassa, evitando interpretazioni divergenti e potenziali contestazioni future.








