Il caso degli esondati del Ravone, venti cittadini bresciani colpiti dalla furia delle acque un anno fa a Bologna, riemerge in una complessa dinamica giurisdizionale, segnando un’inversione di rotta che interroga i confini della responsabilità pubblica in materia di gestione del rischio idrogeologico.
Dopo un percorso contorto, il ricorso per danni torna a Bologna, ad essere valutato nuovamente dal Tribunale civile, a seguito di una dichiarazione di incompetenza emessa dal Tribunale delle acque pubbliche di Firenze.
La vicenda affonda le sue radici in una precedente decisione del Tribunale civile di Bologna, che il 29 settembre aveva accolto le obiezioni formulate dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, revocando un precedente provvedimento.
Quest’ultimo, emesso il 9 luglio, aveva imposto a questi enti un obbligo di garanzia per i danni subiti dai ricorrenti, quantificabile attraverso un deposito cauzionale di 3,6 milioni di euro o tramite la stipula di una polizza assicurativa di pari importo.
Questa decisione originaria, che prefigurava una responsabilità in capo agli enti pubblici per la mancata prevenzione o l’inadeguatezza delle misure di protezione, è ora in discussione.
La dichiarazione di incompetenza del Tribunale fiorentino, che ha interrotto la trattazione del caso, si fonda su un’interpretazione specifica del quadro normativo.
La consulente giudiziale Giulia Conte, nell’atto di incompetenza, richiama gli articoli 141, 207 e 208 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Questi articoli, applicati alla luce della soppressione delle Preture, orientano a considerare che la competenza per le azioni di “nuova opera”, ovvero per le contestazioni relative a interventi che alterano il territorio e ne derivano danni, spetti ora, in primo grado, al Tribunale ordinario.
Questa interpretazione, supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità in materia di gestione delle acque e delle opere connesse non può eludere la supervisione del giudice ordinario.
Il ritorno del caso a Bologna apre a nuove riflessioni sulla natura della responsabilità pubblica in ambito ambientale.
La questione non è meramente tecnica, ma implica un dibattito più ampio sulla capacità dello Stato e dei suoi enti locali di prevenire i danni derivanti da eventi naturali estremi, sempre più frequenti e intensi in ragione del cambiamento climatico.
L’interpretazione giurisprudenziale che ha determinato l’incompetenza del Tribunale fiorentino, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative sull’approccio alla gestione del rischio idrogeologico e sulla quantificazione della responsabilità degli enti pubblici in caso di eventi calamitosi.
Il caso Ravone si configura, dunque, come un importante banco di prova per l’applicazione dei principi giuridici in un contesto caratterizzato da crescenti sfide ambientali e sociali.
L’esito del giudizio a Bologna sarà cruciale per definire i limiti e le modalità di tutela dei diritti dei cittadini di fronte a rischi ambientali sempre più pressanti.







