Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto, con decreto monocratico, l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio.
Questa decisione, cruciale nel panorama giuridico attuale, preclude la possibilità di bloccare temporaneamente la data fissata per i referendum costituzionali – previsti per il 22 e il 23 marzo prossimi – relativi alla Legge Costituzionale che riforma l’ordinamento giudiziario e introduce la Corte Disciplinare.
La vicenda si inquadra in un contenzioso più ampio, avviato dal Comitato promotore della raccolta firme popolari per il referendum sulla Giustizia, che aveva sollevato dubbi sulla legittimità della decisione governativa e sulla rapidità con cui è stata programmata la consultazione popolare.
Il ricorso, presentato in via cautelare, mirava a ottenere un provvedimento d’urgenza che sospendesse la data del referendum, consentendo un’analisi più approfondita delle questioni sollevate e permettendo al Comitato di completare il processo di raccolta firme in un contesto meno vincolato temporalmente.
La decisione del TAR, pur nella sua brevità, apre un dibattito di notevole importanza.
La Legge Costituzionale in questione, infatti, rappresenta un intervento significativo nel sistema giudiziario italiano, introducendo un nuovo organo disciplinare – la Corte Disciplinare – destinato a vigilare sul comportamento dei magistrati, con implicazioni potenziali per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura stessa.
La riforma mira a rafforzare il controllo sulla funzione giudiziaria, rispondendo a una crescente pressione per una maggiore trasparenza e responsabilità nel sistema giudiziario.
L’urgenza con cui è stata calendarizzata la consultazione referendaria ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità che il Comitato promotore non avesse a disposizione un tempo adeguato per informare correttamente i cittadini sulle implicazioni della riforma e per raccogliere le firme necessarie a portare avanti l’avvio del referendum abrogativo.
Il TAR, nel respingere l’istanza cautelare, ha evidentemente ritenuto che i presupposti per un provvedimento d’urgenza non fossero sufficientemente gravi da giustificare la sospensione della data del referendum, bilanciando, di fatto, l’interesse alla rapida attuazione della riforma con le preoccupazioni sollevate dal Comitato promotore.
La decisione del TAR non esclude, tuttavia, che il ricorso principale possa essere accolto in futuro, dopo un’analisi più approfondita del merito della questione.
Rimane, pertanto, aperta la possibilità che i giudici, nel valutare il caso nel suo complesso, possano rilevare vizi procedurali o di legittimità nella decisione del governo, con conseguenze potenziali per l’intera riforma del sistema giudiziario.
Il caso si configura, quindi, come un punto di snodo nel delicato equilibrio tra la necessità di una riforma del sistema giudiziario e il diritto dei cittadini a esprimere la propria opinione attraverso il referendum.








