La Valle d’Aosta è in zona arancione: ecco tutte le disposizioni da osservare

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La Presidenza della Regione informa che, con Ordinanza del Ministro della Salute, la Valle d’Aosta è posta a partire da domenica 6 dicembre, in zona arancione, rispetto alle disposizioni contenute nel nuovo DPCM del 3 dicembre 2020. Oltre a quanto determinato dal DPCM del 3 dicembre, sul territorio regionale si devono osservare le seguenti disposizioni:

SPOSTAMENTI

Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e verso altre regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ATTIVITÀ MOTORIA

Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria. È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, mantenendo la distanza di almeno due metri.

RISTORAZIONE

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono aperte tutte le attività commerciali e i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici). Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all’aperto.

ISTRUZIONE

Dal 9 dicembre, in Valle d’Aosta si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e medie, mentre prosegue la didattica a distanza per le superiori, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.

MOSTRE E MUSEI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).

Con ordinanza n. 538 del 5 dicembre, in vigore da domenica 6 fino a domenica 20 dicembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha inoltre disposto:

  • Gli spostamenti delle Guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, in relazione alle necessità di allenamenti di arrampicata e allo svolgimento dell’attività professionale in favore di pubbliche amministrazioni, sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Gli spostamenti degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono consentiti anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, é consentito, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti impianti e, comunque, nel rispetto delle misure previste dall’articolo 1, comma 10, lettera f) del DPCM 3 dicembre 2020.
  • Lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.

Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:

  • è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
  • è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
  • utilizzo delle mascherine;
  • utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
  • accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
  • esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
  • l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini;

Le misure previste dall’articolo 2, comma 4, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale;

Per gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, di cui all’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 e di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo della presente ordinanza, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche utilizzando il modello allegato;

E’ in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;

Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

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