La vicenda giudiziaria che coinvolge Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale e figura chiave nella Commissione per il Paesaggio, si arricchisce di una complessa evoluzione interpretativa, innescata dalle recenti pronunce del Tribunale del Riesame di Milano.
Pur in aperto dissenso rispetto alle decisioni che hanno portato alla revoca delle restrizioni precedentemente imposte, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Mattia Fiorentini si trova a dover conformarsi al regime cautelare già applicato a Giuseppe Marinoni, ex presidente della stessa Commissione.
Questa convergenza di trattamenti sanzionatori sottolinea un principio di parità di trattamento tra figure apicali coinvolte in dinamiche potenzialmente corruttive, indipendentemente dai ruoli formali ricoperti.
La decisione del Riesame, che ha annullato il divieto di dimora a Milano imposto a Oggioni, accusato di corruzione, falso ideologico e depistaggio, evidenzia una tensione tra l’autonomia interpretativa del giudice dell’indagine preliminare e la necessità di coerenza con le decisioni superiori.
Il GIP Fiorentini, pur mantenendo ferma la convinzione dell’esistenza di esigenze cautelari significative – legate al rischio di reiterazione di condotte criminali, un rischio che trascende la mera responsabilità diretta e si estende alla potenziale capacità di influenzare o indirizzare azioni illecite tramite intermediari – si trova costretto ad adeguare le misure applicate.
In sostanza, il GIP riconosce che le pronunce del Riesame limitano la sua discrezionalità, costringendolo a sostituire la misura più restrittiva del divieto di dimora con un insieme di interdittive.
Queste includono la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e il divieto temporaneo di svolgere determinate attività professionali e imprenditoriali, per una durata di un anno.
La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla natura delle misure cautelari e sulla loro applicazione in contesti complessi come quello dell’urbanistica, dove i confini tra responsabilità individuale e collettiva, tra legittimo esercizio del potere e potenziale abuso, possono risultare sfumati.
L’incidente di giurisprudenza generato dalla vicenda Oggioni, unitamente alle decisioni riguardanti Giuseppe Marinoni, pone l’accento sulla necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche di potere all’interno degli enti locali e sulla difficoltà di isolare completamente singoli individui da strutture potenzialmente compromesse.
La vicenda testimonia, inoltre, la continua evoluzione del diritto penale e la sua capacità di adattarsi a nuove forme di criminalità organizzata, in cui l’influenza e l’intermediazione assumono un ruolo sempre più rilevante.
La decisione finale del GIP, pur conformandosi alle decisioni del Riesame, lascia aperta la questione se le misure interdittive siano sufficienti a fronteggiare le esigenze cautelari persistenti e a tutelare l’integrità del sistema amministrativo.