Corte Costituzionale: nuova svolta sull’imparzialità nell’udienza preliminare

La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha radicalmente ridisegnato i confini dell’imparzialità nella fase cruciale dell’udienza preliminare, evidenziando una delicata commistione di poteri e il rischio di pregiudizi latenti.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale, una disposizione che, nella sua formulazione precedente, non precludeva la possibilità per un magistrato che avesse già partecipato alla valutazione di una misura cautelare, esprimendosi su profili sostanziali, di successivamente presiedere l’udienza preliminare e decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.

L’occasione per questa importante revisione interpretativa è stata sollevata da un’eccezione di ricusazione presentata dall’avvocato Gaspare Lombardo di Licata, difensore di un imputato coinvolto in un’ampia indagine antimafia.
L’avvocato sosteneva, con argomentazioni di fondamentale importanza per il diritto al giusto processo, che il giudice dell’udienza preliminare, avendo già espresso un giudizio di merito in merito alla libertà personale dell’imputato come membro di un collegio di Riesame, si trovava in una condizione di incompatibilità insanabile.

Il collegio del Riesame aveva infatti non solo esaminato gli aspetti procedurali, ma aveva anche valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fondamento essenziale per la conferma della custodia cautelare.

La decisione della Corte Costituzionale, con una motivazione elaborata dal relatore Patroni Griffi e presieduta dal giudice Amoroso, non si limita a sanare una potenziale violazione dell’imparzialità, ma ne rafforza la concezione stessa.
L’udienza preliminare, come è noto, rappresenta un momento di scrutinio particolarmente intenso, in cui il giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il proseguimento del processo, deve compiere una previsione, seppur ragionata, di possibile condanna.

Questa funzione di “giudizio anticipato” rende particolarmente sensibile il ruolo del giudice a possibili influenze pregresse.
La Corte ha riconosciuto che l’aver già partecipato a una valutazione della libertà personale, entrando nel merito degli indizi di colpevolezza, crea un rischio concreto di “forza della prevenzione”, ovvero una tendenza psicologica a confermare una valutazione già espressa, anche se in un contesto procedurale diverso.

Questo pregiudizio latente, anche se inconsapevole, può compromettere la garanzia di un giudizio equo e imparziale, pilastro fondamentale del nostro sistema costituzionale.
La pronuncia, pertanto, non solo introduce una disciplina più rigorosa per tutelare l’imputato, ma offre anche un’importante riflessione sulla necessità di salvaguardare l’oggettività e la neutralità del giudice in ogni fase del processo penale, ribadendo la centralità del principio del *ne iudex in causa sua*.

L’intervento della Corte Costituzionale, quindi, si configura come una garanzia rafforzata del diritto al giusto processo e una puntualizzazione dei limiti del potere giudiziario in un contesto delicato come quello dell’applicazione delle misure cautelari.

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