“Procedure per l’attuazione di un referendum abrogativo: requisiti e fasi da rispettare”

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Il processo per l’attuazione di un referendum abrogativo di una legge ordinaria, come ad esempio quella relativa all’autonomia differenziata, è regolato da precisi requisiti che devono essere rispettati prima che esso possa essere convocato. Tra questi requisiti vi è la raccolta di almeno 500 mila firme da parte dei cittadini e il superamento del quorum del 50% più uno degli elettori aventi diritto nelle urne. È stata una legge attuativa del 1975 a definire tutti i passaggi necessari per la convocazione di tale consultazione popolare.Il primo passo consiste nel depositare presso la Corte di Cassazione, tra l’1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno, il quesito preciso su cui i promotori del referendum intendono raccogliere le firme. La Costituzione prevede che tale richiesta possa essere avanzata anche da cinque Consigli regionali, come nel caso dell’autonomia differenziata, in cui potrebbero essere coinvolti i consigli delle regioni governate da Pd e M5s, quali Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Campania e Puglia.Successivamente al deposito del quesito inizia la delicata fase della raccolta delle 500mila firme necessarie per richiedere il referendum. Queste firme devono essere autenticate da un notaio, un giudice di pace, un cancelliere del tribunale o dal segretario comunale. Si tratta di una fase organizzativa complessa che richiede una struttura solida e ben organizzata poicheeacute; molte richieste di referendum hanno fallito proprio a causa delle difficoltà incontrate in questa fase.Le firme raccolte devono essere depositate presso la Corte di Cassazione entro il 30 settembre affincheeacute; vengano controllate e verificate se sono state raccolte secondo i criteri stabiliti. Nel caso specifico dell’autonomia differenziata, il quesito dovrebbe essere presentato ai primi di luglio con un breve periodo a disposizione per raccogliere le firme.Se le firme risultano sufficienti, la Corte di Cassazione trasmette il quesito alla Corte costituzionale che entro il 20 gennaio convoca la Camera di consiglio per valutare l’ammissibilità della proposta referendaria. Non sono ammessi referendum su leggi tributarie e di bilancio, amnistie ed indulti o trattati internazionali.Qualora la Corte costituzionale ritenga ammissibile il quesito referendario, il governo procederà alla convocazione del referendum che si terrà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. In questa fase si pone l’ultimo ostacolo significativo: superare il quorum del 50% degli elettori partecipanti al voto, considerando anche la presenza nella lista elettorale di circa 4,7 milioni italiani residenti all’estero su un totale di circa 50 milioni complessivi.

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