23 gennaio 2024 – 17:30
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per concorso in traffico di influenze illecite nei confronti di Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo. Questo a causa di un “vizio di omessa motivazione” e dell’estinzione del reato “per prescrizione”. Nel processo d’appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d’Aosta, i giudici avevano inflitto otto mesi di reclusione ad Accornero e cinque mesi e dieci giorni all’imprenditore Cuomo (con pena sospesa). Le motivazioni della sentenza sono state depositate dalla seconda sezione penale della Cassazione. Secondo i supremi giudici, la Corte d’appello di Torino non ha spiegato nuovamente da quali elementi abbia tratto l’esistenza del nesso tra il pagamento effettuato da Cuomo per lavori edili in casa dell’ex consigliere delegato di Finaosta e l’interessamento di Accornero nella concessione in locazione degli immobili occupati da Deval spa al Caseificio valdostano. Già nella prima sentenza di Cassazione, si evidenziava la manifesta sproporzione tra il pagamento dei lavori edili e l’ingente risparmio ottenuto dall’azienda di Cuomo grazie al nuovo contratto stipulato nel 2018. Il vizio di omessa motivazione comporta l’annullamento della sentenza dell’appello-bis, ma il reato è estinto per prescrizione avvenuta il 3 giugno 2023.