Il ricorso presentato al Tribunale del Riesame da parte dei legali di Manfredi Catella, CEO di Coima Sgr, si concentra su un elemento centrale dell’indagine sull’urbanistica milanese: la fattura di 28.500 euro emessa a luglio 2023 dallo studio dell’architetto Alessandro Scandurra, all’epoca membro della Commissione Paesaggio di Palazzo Marino.
Il gip Mattia Fiorentini aveva interpretato questa fattura come un elemento funzionale a corroborare un presunto patto corruttivo tra Scandurra e Catella, ma la difesa nega con forza questa ricostruzione, sostenendo che si tratta di un documento legittimo e debitamente giustificato.
L’analisi approfondita della fattura rivela che essa documenta la prestazione di servizi di Due Diligence relativi ai complessi Cenisio 1/Messina 50 e Messina 53/De Benedetti 1.
La difesa contesta quindi l’interpretazione del gip, che vedeva la fattura come un tentativo di “assicurare” il voto favorevole di Scandurra in una specifica seduta della Commissione Paesaggio del 5 ottobre 2023, relativa al progetto Pirellino.
I legali di Catella argomentano che la cronologia degli eventi dimostra che l’incarico per lo studio di fattibilità dello studentato di via Messina fu conferito in un momento successivo alla seduta in questione.
Il fattore determinante non era quindi la data della seduta, ma il dato cronologico ineludibile dell’aggiudicazione dell’area di Messina 53 nel luglio 2023, che rendeva possibile la partecipazione al bando Mur, con le sue tempistiche predefinite.
Questa circostanza rende la presunta “assicurazione” del voto di Scandurra un’interpretazione forzata e priva di fondamento.
Un altro punto cruciale sollevato dalla difesa è l’assenza di un legame diretto tra Catella e Scandurra.
Il CEO di Coima, infatti, non risultava firmatario dei contratti con il professionista, né componente della commissione, né ha autorizzato il pagamento della fattura.
L’ammissione di responsabilità generale da parte di Catella durante l’interrogatorio preventivo, dettata da un senso di responsabilità etica e deontologica, non può essere interpretata come una confessione di responsabilità in un presunto patto corruttivo.
Si tratta, invece, di un riconoscimento delle responsabilità derivanti dalle politiche aziendali, distinte dalla potenziale commissione di reati.
In sintesi, il ricorso al Riesame mira a ridefinire l’interpretazione della fattura e a smentire la ricostruzione del gip, evidenziando come la sequenza temporale degli eventi, l’assenza di un legame diretto tra Catella e Scandurra e l’ammissione di responsabilità etica da parte del CEO di Coima non supportino l’accusa di corruzione.
La difesa insiste sulla necessità di distinguere l’assunzione di responsabilità per le politiche aziendali dalla paternità di reati, in un’ottica di una più accurata valutazione delle prove a carico di Manfredi Catella.