Archiviazione molestie, il caso Biella e le zone grigie della giustizia.

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La recente decisione della Procura di Biella, culminata nella richiesta di archiviazione di un caso di presunte molestie sessuali e maltrattamenti sul posto di lavoro, solleva interrogativi profondi e complessi, che vanno ben oltre la mera valutazione di una definizione anatomica di “zona erogena”.
Il caso, che coinvolge un responsabile di reparto in un lanificio biellese, pone l’accento sulle fragilità del sistema giudiziario nella gestione di accuse di natura sessuale, sulla difficoltà di definire con precisione i confini del consenso e sulla rilevanza, a volte determinante, della tempistica nella presentazione di una denuncia.
La decisione di archiviare le accuse si fonda su un’interpretazione rigorosa della prova, che si sofferma su una sottile distinzione anatomica: la mano dell’imputato, durante il presunto abuso, si sarebbe appoggiata o sul seno, area universalmente riconosciuta come erogena, o appena al di sotto, area la cui erogenicità sarebbe dubbia.
Questa focalizzazione ossessiva su un dettaglio anatomico, seppur rilevante in un’analisi tecnica, rischia di sminuire la gravità delle accuse e di creare un precedente pericoloso, aprendo la strada a interpretazioni restrittive che potrebbero scoraggiare altre vittime di molestie a denunciare.
La tempistica della denuncia, presentata a distanza di undici anni rispetto ai fatti contestati, a partire dal 2013, rappresenta un ulteriore elemento che ha contribuito alla richiesta di archiviazione.

Sebbene il ritardo possa essere comprensibile, considerando il trauma e la paura che spesso accompagnano le vittime di abusi, la Procura lo ha utilizzato come fattore che mina la credibilità della denuncia, sollevando dubbi sulla capacità della vittima di ricordare e descrivere con accuratezza gli eventi.
Questa valutazione, pur non infondata, necessita di essere contestualizzata e bilanciata con la complessità del percorso di elaborazione del trauma e con la possibile paura di ritorsioni che può aver impedito alla vittima di parlare prima.

L’accusa, d’altro canto, sostiene che la lavoratrice abbia subito un iter di comportamenti vessatori e battute pesanti protrattesi nel tempo, configurando un quadro di maltrattamenti psicologici.

La ricostruzione di un contesto lavorativo ostile e degradante, che si sarebbe protratto per anni, offre una prospettiva più ampia rispetto alla singola azione contestata, suggerendo un modello di comportamento abusivo e persecutorio.
Il caso solleva quindi interrogativi fondamentali: come definire il confine tra un gesto innocuo e una molestia sessuale? Qual è il ruolo della vittima nella prova del fatto e come proteggerla da interpretazioni che la riducono a mero oggetto di un’analisi anatomica? Come bilanciare la necessità di garantire il diritto alla difesa dell’imputato con l’imperativo di proteggere le vittime di abusi e di promuovere una cultura del rispetto e della parità? La decisione di archiviare il caso, pur basata su una presunta mancanza di prove in grado di superare il limite del ragionevole dubbio, rischia di perpetuare una cultura dell’impunità che alimenta la paura e il silenzio, ostacolando la ricerca di una giustizia equa e riparatrice.
È necessario un cambio di paradigma, che ponga al centro la tutela della vittima, l’ascolto empatico e la creazione di un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso, in cui ogni forma di abuso e di discriminazione sia inequivocabilmente condannata.