L’istruttoria preliminare in corso a Potenza, relativa al disastro ambientale che ha colpito l’area circostante l’ex Ilva, ha subito una svolta significativa con la decisione del giudice per le udienze preliminari (GUP) Francesco Valente. In accoglimento di una specifica istanza sollevata dalle difese, il magistrato ha disposto l’estromissione dal procedimento della responsabilità civile di Riva Forni Elettrici, Ilva spa in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali spa e della Regione Puglia, modificando così l’orizzonte del processo. La decisione, comunicata dallo studio legale Dentons tramite l’avvocato Pasquale Annichiarico, indica una prosecuzione dell’istruttoria fissata per il 13 giugno prossimo.Il provvedimento si radica nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 86 del codice di procedura penale, un cardine del diritto processuale che tutela i potenziali responsabili civili da pregiudizi derivanti da processi in cui non hanno potuto partecipare fin dalle prime fasi investigative. La questione centrale risiede nella validità di un “incidente probatorio” precedentemente condotto, un’indagine tecnica complessa che ha portato alla stesura di una perizia chimica e una perizia epidemiologica considerate dalle difese come elementi strutturali, quasi fondanti, dell’impianto accusatorio. L’esclusione dalla responsabilità civile, dunque, si configura come una garanzia del diritto alla difesa, assicurando che i soggetti estratti possano valutare criticamente le prove a loro carico in un contesto processuale corretto.La vicenda, che investe un arco temporale compreso tra il 1995 e il 2012, periodo caratterizzato dalla gestione dell’azienda da parte della famiglia Riva, solleva interrogativi di ampia portata. Non si tratta semplicemente di una questione tecnica o giuridica di dettaglio, ma di un principio fondamentale che riguarda la legittimità del processo penale e la tutela dei diritti degli imputati. La decisione del GUP Valente sottolinea la necessità di una rigorosa osservanza delle procedure investigative e l’importanza di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati fin dalle prime fasi, evitando così la formazione di una “base probatoria” che potrebbe pregiudicare la loro posizione in un momento successivo. L’esclusione delle quattro entità dalla responsabilità civile implica che la loro potenziale responsabilità, in termini di risarcimento danni per l’impatto ambientale, non sarà valutata nell’ambito di questo specifico procedimento. Restano aperte, tuttavia, altre possibili sedi legali o amministrative in cui tale valutazione potrebbe essere compiuta, in funzione di ulteriori accertamenti e indagini. La decisione sottolinea, in ultima analisi, la complessità del caso e la necessità di un approccio equilibrato tra l’urgente esigenza di accertare le responsabilità del disastro ambientale e la salvaguardia dei principi fondamentali del diritto processuale.
Svolta nel processo Ilva: estromesse Riva e Regione Puglia
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