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domenica 2 Novembre 2025

Decadenza Todde: svolta dopo la Consulta, il ruolo chiave del giudice civile

La vicenda relativa alla potenziale decadenza della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si articola in un complesso intreccio di decisioni giurisprudenziali e interpretazioni normative, culminato con un atto di integrazione alle difese presentato dal Collegio regionale di garanzia elettorale.

Tale atto, depositato presso la Corte d’appello di Cagliari e difeso dall’avvocato Riccardo Fercia, intende precisare e circoscrivere il ruolo e l’impatto delle recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Il fulcro della disputa risiede nell’interpretazione della normativa elettorale e nella corretta qualificazione delle violazioni che potrebbero comportare la decadenza di un consigliere regionale.

Contrariamente a quanto inizialmente presupposto, il Collegio di garanzia sottolinea come le decisioni della Consulta non abbiano definito in modo definitivo la questione della decadenza.
Il punto cruciale è che la Corte Costituzionale ha annullato una precedente ordinanza-ingiunzione, non per inficiarne i fatti accertati, bensì per una errata attribuzione normativa.

L’ordinanza era stata basata sull’applicazione del comma 7 dell’articolo 15 della legge statale n. 515 del 1993, interpretazione considerata erronea e non conforme alla legge statutaria regionale n. 1 del 2013.

Questa precisazione si allinea con la precedente decisione del Tribunale di Cagliari, che aveva già escluso l’applicabilità del comma 7, riqualificando la violazione contestata come riconducibile al comma 8 dello stesso articolo.
Tale interpretazione trova supporto nella giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 9587 del 2017), che equipara il mancato deposito formale di documenti con un deposito tardivo o incompleto, che impedisce il controllo effettivo delle spese elettorali.

Le sentenze della Corte Costituzionale, pertanto, non solo hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Regione, ma hanno implicitamente riconosciuto al giudice naturale precostituito per legge – il giudice ordinario – il potere-dovere di riqualificare in diritto i fatti oggetto di contestazione.

Questo avvalora la tesi, precedentemente sostenuta dalla Presidente Todde, secondo cui il processo in corso è un giudizio elettorale che attribuisce al Collegio giudicante la cognizione piena sul merito della condotta contestata.
In questo contesto, la sentenza del giudice ordinario assume una funzione sostitutiva rispetto all’azione amministrativa, novando la precedente decisione e riqualificando la violazione in base al comma 8.
Di conseguenza, sarà il giudicato civile a determinare la corretta qualificazione delle “gravi” violazioni rilevate, e solo sulla base di tale interpretazione vincolante la normativa n. 515/1993 il Consiglio regionale sarà tenuto ad adempiere ai propri doveri.
La Corte Costituzionale, in sostanza, ha riconsegnato al potere giudiziario civile la funzione decisiva nell’interpretazione della normativa elettorale e nella conseguente valutazione della potenziale decadenza.

Il futuro provvedimento amministrativo del Consiglio regionale sarà dunque strettamente legato all’interpretazione fornita dal giudicato civile.

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