La Presidenza della Regione comunica che, in base al Decreto firmato nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 marzo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano anche sul territorio della Valle d’Aosta i provvedimenti che nascono dall’emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale.
Il decreto contiene, come anticipato, l’ordine di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado – scuole materne, elementari, medie, superiori, formazione professionale, Università, Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale – su tutto il territorio italiano, a partire da oggi, giovedì 5 marzo, a domenica 15 marzo.
L’ordinanza, che trova applicazione in maniera automatica anche in Valle d’Aosta, riguarda anche le strutture di assistenza alla prima infanzia, ossia gli asili nido. Tra le misure accompagnatorie è prevista la chiusura di tutti i servizi legati a quello scolastico come la mensa e il trasporto alunni.
Inoltre, il decreto, valido fino al 3 aprile, prevede la sospensione di tutte le manifestazioni e degli eventi che comportano un assembramento di persone tale da non rispettare la distanza di sicurezza tra le persone di un metro. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive è previsto che le stesse possano avere luogo solamente a porte chiuse. Lo sport di base e gli allenamenti saranno possibili a patto che venga rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Sospesi, infine, i congressi e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario o il personale incaricato di svolgere servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
In aggiunta ai divieti, il decreto richiama al rispetto di chiare e rigide regole igieniche e di comportamento per quanto riguarda i pazienti e i visitatori di pronto soccorso, case di riposo e centri di cura.
Nello specifico, il decreto firmato il 4 marzo prevede le seguenti misure:
A. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. E’ altresì differita a data successiva, al termine di efficacia del Decreto, ogni altra attività convegnistica o congressuale;
B. Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
C. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito, nei comuni al di fuori della “zona rossa”, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del rischio COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all’aperto, oppure all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l’infanzia (asili nido) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per gli anziani. Rimane ferma la possibilità di attività formativa a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività le scuole di formazione attiviate presso i ministeri degli Interni e della Difesa.
Il Decreto riporta anche la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattie infettive, soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
I dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti, dovranno attivare, laddove possibile, per tutta la durata della sospensione delle lezioni, modalità di didattica a distanza, con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Stesse modalità potranno essere attivate per l’Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e coreutica.
E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, così come nel Pronto soccorso, salvo indicazioni diverse del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionali, devono assicurare idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 anche mediante presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione, fuori dai casi di stretta necessità, e di evitare, comunque, luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.