In relazione alle caratteristiche e alle peculiarità della realtà socio-economica della Valle d’Aosta, il Presidente della Regione Renzo Testolin ha emanato oggi, martedì 12 maggio, un’ordinanza per regolamentare le “nuove aperture” possibili, sul territorio regionale per quanto attiene la Fase 2 dell’emergenza Covid-19.
Il documento, che fa seguito all’incontro di ieri tra i Presidenti delle Regioni e il Ministro agli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, traccia le linee della ripresa con un’attenzione particolare alle istanze del mondo della montagna e della sua economia e, al tempo stesso, con una “premura” specifica per il tessuto imprenditoriale valdostano, caratterizzato dalle piccole attività artigianali.
Il provvedimento del Presidente Testolin parte comunque dal presupposto che ogni misura debba salvaguardare il principio dell’eccezionalità e dell’urgente necessità di tutela della sanità pubblica nato con l’insorgere dell’epidemia sul territorio nazionale.
I settori dell’Ordinanza:
Le piccole attività artigianali
L’attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali, quali, a titolo esemplificativo laboratori artigianali di piccola carpenteria metallica, legno, vetro, ceramica, è consentita a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il titolare, nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Alle medesime condizioni è consentita l’attività delle botteghe scuola.
L’attività delle guide alpine
Per quanto riguarda le Guide alpine il cui lavoro, oltre al soccorso in montagna, si svolge anche a supporto delle strutture regionali quando si affrontano temi quali il rischio idrogeologico, i rilievi nivologici per la prevenzione delle valanghe, il ‘’raggio di azione’’ è stato ampliato: oltre agli allenamenti di arrampicata (anche in coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali) è consentito lo svolgimento dei corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione e di aggiornamento professionale, con la costituzione di gruppi composti da un massimo di 6 aspiranti, oltre a un istruttore.
Le attività devono essere svolte nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri.
L’attività delle guide escursionistiche
E’ inoltre consentita l’attività – in via sperimentale e in funzione dell’avvio della stagione estiva – delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike. Il provvedimento stabilisce il rispetto del distanziamento interpersonale di due metri nel caso di escursioni naturalistiche guidate e di cinque metri nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre e di attività di mountain bike con accompagnamento di maestro.
I gruppi potranno essere composti da un massimo di 4 persone, oltre ad un accompagnatore o maestro.
Alberghi e strutture ricettive extralberghiere
E’ consentito il soggiorno, oltre che presso alberghi e residenze turistico-alberghiere, nelle strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e bivacchi fissi, dortoirs, esercizi di affittacamere e strutture ricettive a conduzione familiare, case e appartamenti per vacanze), così presso i complessi ricettivi all’aperto e nelle strutture agrituristiche a soggetti soggiornanti in Valle d’Aosta per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o soggetti residenti o domiciliati in Valle d’Aosta presi in carico dal Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione.
L’Ordinanza prevede che gli ospiti delle strutture, nel caso di locali e luoghi chiusi accessibili al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzino protezioni delle vie respiratorie, con esclusione dei bambini al di sotto di sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.
E’, altresì, consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea anche dei clienti all’atto dell’accesso.
Spostamenti
L’ordinanza riprende poi le misure stabilite in precedenti provvedimenti per quanto riguarda gli spostamenti (consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti).
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E’ consentito lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (cd. seconda casa), sita nel territorio regionale, da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo.
Attività ludica o ricreativa all’aperto
Permane il divieto di attività di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale.
Attività sportiva individuale
Le attività sportive individuali all’aperto sono consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, quali campi da tennis, da paddle (per gioco singolo e non doppio) e da golf, tiro con l’arco, pesca sportiva e maneggi. Per questi impianti permane il divieto di fruizione di spazi e servizi accessori.
Noleggio biciclette
Per agevolare la mobilità alternativa all’uso dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, è consentito il noleggio di biciclette con consegna a domicilio da parte del noleggiante
Aree gioco e parchi
Permane la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, mentre l’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Mercati
L’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari è consentita nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano che preveda:
- perimetrazione dell’area, nel caso di mercati all’aperto;
- unico varco d’accesso distinto da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e guanti monouso per acquirenti e venditori.
Cartolerie e librerie
È prevista inoltre la vendita al dettaglio, regolamentata da precise condizioni specificate nell’ordinanza, di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, ivi comprese le calzature a loro destinate, così come il commercio al dettaglio di semi, piante fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari.
Orti e lavori agricoli
E’ consentito lo svolgimento di attività lavorative per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo.
Vendita di cibo d’asporto
La vendita di cibo da asporto è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria, nel rispetto delle seguenti misure:
- il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- all’interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con un tempo di stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è vietato il consumo dei prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- è da privilegiare, per la vendita dei prodotti, la prenotazione telefonica o on line e la consegna a domicilio;
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
Attività per il benessere degli animali
In considerazione delle esigenze di benessere animale e delle esigenze di tutela della salubrità delle abitazioni dove sono compresenti persone e animali di compagnia, l’attività di cura e igiene degli animali è attività di interesse pubblico.
Tale attività deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”.
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate a tale scopo, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani, singolarmente e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto della interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, con la presenza di una sola persona, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Lo spostamento degli addetti all’esercizio è giustificato da motivi lavorativi; quello dei proprietari degli animali da motivi di necessità.
E’ consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
Conferimento rifiuti
Il conferimento da parte di persone fisiche di rifiuti vegetali derivanti dalle attività agricole per autoconsumo e dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi, nonché di rifiuti urbani ingombranti nei centri di raccolta autorizzati territorialmente competenti, è consentito alle seguenti condizioni:
- il soggetto conferitore di vegetali derivanti dall’attività di coltivazione per autoconsumo di orti, campi, prati, vigne e frutteti e di conduzione di piccoli allevamenti attesta con autodichiarazione il possesso o l’uso della superficie agricola e il suo utilizzo, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve tra tale superficie e il centro di raccolta;
- il soggetto conferitore di rifiuti vegetali derivanti dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, indicando l’ubicazione del luogo di provenienza dei rifiuti, il centro di raccolta territorialmente competente e il percorso più breve per raggiungerlo;
- il soggetto conferitore di rifiuti urbani ingombranti attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve per il raggiungimento del medesimo;
- il conferimento è consentito a ciascun soggetto una volta alla settimana, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa;
- durante l’accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone;
- i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone;
- all’interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l’obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro:
- è privilegiato, da parte dei gestori dei centri, il servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti urbani ingombranti.
Accesso a parchi e giardini pubblici
Permane la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; l’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salva la facoltà del Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree, in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Edilizia
Le attività del settore delle costruzioni, consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono soggette al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
Commercio al dettaglio in genere
Restano consentite le attività di commercio al dettaglio di cui al DPCM del 26 aprile 2020, alle quali si applicano le seguenti misure:
- accesso e circolazione condizionati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- utilizzo da parte del personale addetto alla vendita di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- perimetrazione dell’area in cui la vendita è consentita, nel caso in cui l’esercizio commercializzi anche prodotti la cui vendita, allo stato, non è consentita;
- mantenimento di un unico accesso;
- accesso e circolazione di un solo cliente alla volta negli esercizi commerciali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; negli altri casi, rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- adozione delle misure idonee per evitare assembramenti;
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
Nel corso della conferenza stampa che si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, da Palazzo regionale e in modalità streaming, il Presidente della Regione Renzo Testolin ha evidenziato che si sta lavorando per calendarizzare, nel rispetto della situazione sanitaria, le prossime aperture a partire dal 18 maggio o comunque entro i primi giorni della prossima settimana, in particolare per quanto attiene parrucchieri, servizi di cura alla persona, bar e ristoranti. A tal fine oggi vi è stato un primo incontro con i sindacati, al quale nei prossimi giorni faranno seguito riunioni con associazioni datoriali e ispettorato del lavoro, per poter permettere un riavvio in sicurezza delle attività e per tutelare lavoratori e utenti, attraverso la stesura di appositi protocolli operativi da destinare a ogni attività.